Segretari, stipendi ancorati al capofila

Fonte: Il Sole 24 Ore

Tempi duri per i segretari comunali. Dopo l’annuncio del superamento della figura storica degli enti locali e del loro ruolo, in discussione al Senato (AS 1577), un parere della Ragioneria generale dello Stato (prot. 76063/14) frena gli stipendi dei segretari comunali in convenzione tra più enti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 ottobre).

Nel dettaglio una parte dello stipendio – chiamata retribuzione di posizione – è legato alla fascia demografica dell’ente dove si presta servizio, secondo quanto previsto dai Ccnl. Tuttavia, poiché è noto che i segretari in servizio sono in numero inferiore rispetto alle sedi presenti su tutto il territorio nazionale, per garantire la copertura delle sedi vacanti, gli enti possono convenzionare il servizio di segreteria comunale cosicché il segretario di un ente (detto capofila) possa ricoprire lo stesso incarico in altri comuni, potendo così gli enti conseguire economie grazie al riparto dei costi. Ciò garantisce agli interessati l’attribuzione di un trattamento economico più favorevole grazie alla maggiorazione del 25% che remunera le maggiori attività richieste. Tuttavia la Ragioneria generale, rispondendo al quesito di un ente, ha precisato che non è ammissibile parametrare la retribuzione di posizione alla fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio, non potendosi determinare – con il semplice atto di convenzione – alcuna modifica nella retribuzione di posizione che resta ancorata alla fascia professionale di appartenenza del segretario stesso e alla tipologia del singolo ente inizialmente ricoperto.

Tale aspetto riguarda tutti i segretari comunali che operano in sedi capofila di dimensioni demografiche inferiori alla classe di appartenenza della segreteria convenzionata. Per un segretario di fascia B che opera in una segreteria di classe II, ma dove l’ente capofila è di classe III, il taglio dello stipendio sfiora i 10mila euro annui. Per i segretari che sono transitati dalla fascia C alla fascia B grazie all’ultimo corso-concorso SpeS, il cui esito è stato pubblicato lo scorso 4 settembre, la differenza è minima (circa 600 euro annui). Il semplice superamento del corso-concorso non costituisce motivo di attribuzione del trattamento economico stipendiale relativo alla fascia per la quale si è conseguita l’idoneità, se a ciò non segue la presa di servizio in un ente dove è richiesta la qualifica superiore. Pertanto il segretario di fascia C che ha conseguito l’idoneità di fascia B, ma che rimane titolare in un ente di classe IV non potrà vantare alcun diritto di attribuzione del trattamento economico della classe superiore.

Nel caso in esame, oltre a essere diversa la retribuzione di posizione, lo stipendio subirebbe un incremento di oltre 8mila euro annui, arrecando un evidente danno alle casse dell’ente. A tal fine si ricorda che in materia di attribuzione del trattamento economico fondamentale dei segretari comunali l’organismo competente alla definizione dello stesso è l’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, confluita nel ministero dell’Interno ad opera del Dl 78/10, e pertanto eventuali decreti sindacali, adottati (o fatti adottare) a tal fine, sono nulli. Inoltre dopo l’ultimo Spes si è posto il problema dell’applicabilità del congelamento degli stipendi dei pubblici dipendenti (articolo 9 del Dl 78/2010) poiché la norma avevo previsto che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011/14 avessero effetto esclusivamente a fini giuridici. Di tale problematica è stato investito il dipartimento della Funzione pubblica con nota 3391 del 22 ottobre.

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