A quanto si legge nel documento trasmesso al legislatore, la spesa del segretario non dovrebbe essere inserita negli atti di autorizzazione alle assunzioni propri delle Amministrazioni locali, ovverosia i programmi triennali del fabbisogno del personale. Ciò in quanto l’assunzione già stata disposta mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’Economia, previa richiesta del Ministero dell’Interno nell’ambito di un budget commisurato al 100% delle cessazioni dell’anno precedente. L’Unione ribadisce, infatti, che le nuove assunzioni negli Enti locali effettuate in attuazione del d.m. 17 marzo 2020 non devono essere considerate nel calcolo del limite di spesa del personale ai sensi dell’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono piuttosto accompagnate dall’adeguamento, in aumento, del trattamento accessorio del personale al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite. Ai comuni “virtuosi”, sarà dunque consentito incrementare la spesa di personale per le nuove assunzioni oltrepassando i limiti di spesa di personale vigenti.
>> IL DOCUMENTO DELL’UNSCP LOMBARDIA.
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