Segretari comunali esclusi da organismi di valutazione

ENTI LOCALI

Italia Oggi
16 Luglio 2010
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Il segretario comunale in quanto soggetto alla valutazione da parte dell’Organismo indipendente di valutazione, non può anche farne parte. Si tratterebbe di una sovrapposizione, non ammissibile, tra valutatore e valutato. Il principio è stato affermato dalla Civit – Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – nel parere del 1° luglio scorso in risposta a un quesito posto dal comune di Pastrengo. L’articolo 14 del dlgs n. 150/2009 dispone che le amministrazioni pubbliche si dotino di un Oiv. È stato chiarito che quelle soggette alla nomina, entro il 30 aprile scorso, sono le aziende e le amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, le Agenzie e gli altri enti pubblici nazionali. Le regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 16, debbono applicare le disposizioni in materia di trasparenza e sono tenuti, entro il 31 dicembre 2010, ad adeguare i propri ordinamenti ai principi indicati nel comma 2 del citato articolo 16. Dalla lettura delle norme si ricava che i nuclei di valutazione in carica negli enti locali continueranno ad operare fino alla fine dell’anno, mentre dal 2011 si dovrà provvedere a nominare gli Oiv. Il comune, nel quesito in oggetto, ha richiesto se la proposta di valutazione del segretario comunale rientrasse nelle competenze dell’Oiv e se tale soggetto potesse far parte di quest’organismo. La Civit, confermando l’orientamento prima indicato, ritiene che gli enti locali sono tenuti all’attuazione della novella legislativa, anche se sulla base di uno speciale regime, e sono pertanto applicabili i criteri di valutazione previsti nelle altre amministrazioni. Questi criteri si fondando sul principio dell’indipendenza del valutatore dal soggetto da valutare: i dirigenti generali valutano l’attività dei dirigenti; questi a loro volta controllano l’attività degli uffici che da loro dipendono. Pertanto in caso di figure di vertice, come il segretario generale o il direttore generale, la valutazione va effettuata dall’organo di indirizzo politico, dal quale il valutato dipende direttamente, su proposta dell’Oiv. Negli enti locali il segretario dipende funzionalmente dal sindaco, ai sensi dell’articolo 99 Tuel, e pertanto la sua valutazione deve essere effettuata direttamente dal sindaco, su proposta dell’organismo di valutazione. Per il Civit, poi, da tutto ciò deriva l’impossibilità che il segretario comunale faccia parte dell’Oiv e contemporaneamente continui a svolgere il proprio ruolo istituzionale nell’ente locale, in quanto si tratterebbe, infatti, di una inammissibile sovrapposizione tra valutatore e valutato. È opinione della stessa Commissione, che è intervenuta con la delibera n. 4/2010, che l’Oiv debba essere composto da membri che siano in grado di garantire autonomia e imparzialità di giudizio e assicurare l’effettività e l’autorevolezza istituzionale dell’esercizio delle funzioni. Necessaria è, pertanto, la totale indipendenza dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, di conseguenza tale principio sarebbe seriamente compromesso qualora fosse consentita la partecipazione del segretario comunale all’organismo di valutazione.

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