Scia, restano i vincoli statali e comunali

Fonte: Il Sole 24 Ore

Doppio intervento della Corte costituzionale sulla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), nuova denominazione, dalla legge 122/10, della dichiarazione di inizio attività (Dia).
La Scia è una procedura amministrativa che assicura un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali e perciò è di competenza dello Stato e non delle Regioni. Così ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza 164/12 precisando che questo vale sia per la Scia applicata alle imprese sia a quella prevista per l’attività edilizia (introdotta dalla legge 106/11). Cinque Regioni lamentavano che la Scia incideva su materie loro riservate. La Corte replica che le modalità per avviare un’attività economica o un intervento edilizio sono prestazioni essenziali per il cittadino e pertanto deve essere garantita l’uniformità a tutti; solo lo Stato può farlo. A prescindere dal tema specifico della Scia sarà interessante verificare presto se il ragionamento della Corte sarà applicato a tutti gli interventi statali in tema di semplificazione amministrativa, almeno quelli sulle questioni più operative: tempi, documentazione, controlli ex-post. Infatti entro il 2012 sono attesi i regolamenti per le liberalizzazioni/semplificazioni promessi dalle manovre del Governo Monti. Con la sentenza 188/12 depositata ieri, poi, la Corte costituzionale, dichiarando inammissibile il ricorso dell’Emilia-Romagna relativo a una delle numerose modifiche subite dall’articolo 19 della legge 241/90 (introdotta dall’articolo 6 della legge 148/11) tranquillizza i Comuni sulla permanenza dei loro poteri a protezione degli interessi pubblici in materia edilizia, quando l’intervento del privato è attuato con la Scia. Secondo la Corte i poteri di autotutela previsti dall’articolo 19, quello generale indicato nel comma 3, e quello specifico inserito nel comma 4 consentono di tutelare gli interessi del governo del territorio.
Un ennesimo ritocco alle regole sulla Scia è stato introdotto dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legge 83/12 che ha modificato l’articolo 19 della legge 241/90. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 19 prevedeva che, quando per l’inizio di un’attività economica vincolata era necessario, in base alla legge di settore, ottenere pareri di organi ed enti pubblici, l’imprenditore, utilizzando la Scia potesse sostituire questi pareri con autocertificazioni o asseverazioni di tecnici abilitati. Con il Dl 83 si sostituisce opportunamente la parola «legge» con la parola «normativa»: quindi questa facoltà si applica anche quando i pareri sono imposti da regolamenti o altri atti di qualsiasi autorità che, nella pratica, sono soprattutto di regioni ed enti locali. Inoltre alla parola «pareri» è aggiunta la parola «atti» per cui l’autocertificazione e l’asseverazione riguarda qualsiasi tipo di provvedimenti (per esempio nulla osta) di competenza di autorità diverse da quelle a cui si presenta la Scia. Nella relazione al decreto si precisa che questi pareri e atti autocertificabili non devono però ricadere «nelle materie forti» per le quali la Scia non è consentita: attività imprenditoriali soggette a vincoli ambientali o paesaggistici. Con la conversione del decreto si dovrebbe cogliere l’occasione per correggere finalmente un errore contenuto nel primo comma dell’articolo 19 ove è scritto che la Scia sostituisce anche «le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richiesti per l’esercizio …». La Scia non sostituisce le domande dei privati, ma l’atto di iscrizione nell’albo o ruolo, che originariamente era di competenza dell’ente pubblico.

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