Nell’ambito delle misure di semplificazione e snellimento dei procedimenti in materia edilizia, invece, recate dall’articolo 13 del decreto sviluppo, la norma interviene in una duplice direzione. In caso di Scia si estende la modalità di semplificazione, oltre che ai pareri, a tutti gli atti preliminari di altri enti od organi appositi, previsti non solo a livello legislativo ma anche regolamentare. La stessa previsione di semplificazione procedimentale di principio si prevede espressamente per la Dia, mediante la modifica dell’art. 23 del testo unico dell’edilizia. Nella relazione si osserva che le leggi regionali prevedono per analoghi interventi Dia-Scia indicazioni in termini spesso confusi ed alternativi. L’obiettivo è dunque rimettere ordine procedimentale, dettando regole di semplificazione analoghe sia che si richieda la Dia sia che si applichi, secondo la disciplina regionale, la Scia. Con regolamento si procederà successivamente alla individuazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia. Fino all’adozione del regolamento, la denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.
Scia e Dia a macchia dolio
Semplificazione estesa, oltre che ai pareri, a tutti gli atti preliminari di enti od organi, previsti non anche a livello regolamentare. Fondo ad hoc per il Piano città. Lo prevede il d.l. sviluppo che sta per approdare sulla G.U.
Nell’ambito delle misure di semplificazione e snellimento dei procedimenti in materia edilizia, invece, recate dall’articolo 13 del decreto sviluppo, la norma interviene in una duplice direzione. In caso di Scia si estende la modalità di semplificazione, oltre che ai pareri, a tutti gli atti preliminari di altri enti od organi appositi, previsti non solo a livello legislativo ma anche regolamentare. La stessa previsione di semplificazione procedimentale di principio si prevede espressamente per la Dia, mediante la modifica dell’art. 23 del testo unico dell’edilizia. Nella relazione si osserva che le leggi regionali prevedono per analoghi interventi Dia-Scia indicazioni in termini spesso confusi ed alternativi. L’obiettivo è dunque rimettere ordine procedimentale, dettando regole di semplificazione analoghe sia che si richieda la Dia sia che si applichi, secondo la disciplina regionale, la Scia. Con regolamento si procederà successivamente alla individuazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia. Fino all’adozione del regolamento, la denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.
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