Sblocca Italia, cambia l’edilizia

Fonte: Italia Oggi

Paga una multa (fi no a 20 mila euro) l’autore dell’abuso edilizio che non rispetta l’ordine di demolizione. I comuni possono deliberare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che i costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni. Non è più necessario il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici senza intaccare però la volumetria complessiva degli edifici. Sono alcune delle novità contenute nel decreto legge Sblocca Italia (n. 133/2014), approvato ieri dalla camera dei deputati (278 voti favorevoli, 161 contrari e sette astenuti). Il testo passa ora al senato anche se difficilmente palazzo Madama potrà metterci mano visti i tempi stretti (il provvedimento va convertito definitivamente in legge entro l’11 novembre).
Per gli enti locali arrivano sconti sul Patto di stabilità. Ne beneficeranno le amministrazioni virtuose nel pagamento dei debiti o che hanno investito in opere pubbliche. Ma vediamo i punti di maggiore interesse per le amministrazioni locali.

Edilizia. Come detto, il decreto Sblocca Italia modifica la definizione di manutenzione straordinaria, ritenendo sufficiente per questi interventi, il rispetto della volumetria complessiva degli edifici, e comprendendo, quindi, anche il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari. Non è più necessario, quindi, il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici.

Si introduce la definizione di «interventi di conservazione» e si introduce una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d’uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia attuati anche in aree industriali dismesse.

I termini per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi.

Si codifica la disciplina del permesso di costruire convenzionato, ispirato alla normativa regionale. Vengono introdotte sanzioni pecuniarie da 2 mila a 20 mila euro in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione degli abusi edilizi. La mancata o tardiva emanazione dell’ordine di demolizione implica responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Le somme sono di competenza comunale e saranno destinate esclusivamente alla demolizione/rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione/attrezzatura di aree a verde pubblico. Si prevede che le varianti siano eseguibili mediante Scia e sono classificati i mutamento d’uso urbanisticamente rilevanti.

Altra disposizione precisa che la Dia (ad eccezione della super-Dia) viene sostituita dalla Scia. Si introduce il Regolamento unico edilizio al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.

Tutela del territorio. I comuni potranno definire criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade. In cambio si otterrà la riduzione o un’esenzione di tributi locali.

Procedimento amministrativo. Viene limitata, nelle ipotesi di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la possibilità per l’amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela. La revoca del provvedimento amministrativo per mutamento della situazione di fatto sarà possibile solo se il mutamento fosse «non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento» e, per le ipotesi di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, è esclusa la revoca per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Esclusa la possibilità di annullamento di ufficio quando il dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Meno Imu se il locatore riduce l’affitto. Si stabilisce che i comuni possano riconoscere un’aliquota Imu ridotta al locatore che concordi una riduzione del canone di affitto con l’inquilino. In ogni caso gli atti di riduzione dei canoni di locazione beneficeranno dell’esenzione dalle imposte di registro e di bollo. La richiesta di abbassare il canone potrà essere avanzata dallo stesso conduttore che però dovrà motivarne le ragione.

Sconti sul Patto di stabilità. Il dl stabilisce l’esclusione dal Patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati dai comuni per gli investimenti in opere, oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla presidenza del consiglio dei ministri. La deroga è concessa nel limite di 250 milioni di euro per l’anno 2014. Viene anche disposta l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro (di cui 200 milioni per il 2014 e 100 milioni per il 2015), dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 sostenuti successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge.

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