Sanzioni ridotte con autotutela parziale

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il decreto attuativo della riforma della riscossione interviene anche sull’autotutela parziale sugli avvisi di accertamento, prevedendo, a determinate condizioni, la rimessione in termini del contribuente ai fini della definizione agevolata delle sanzioni con il pagamento di 1/3 o di 1/6. Si tratta di una condivisibile correzione di una evidente ingiustizia legislativa.
In proposito va ricordato che il contribuente può definire l’avviso per acquiescenza, con il pagamento della sanzione pari a 1/3 dell’importo irrogato, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’articolo 15, Dlgs 218/1997. Fino alla fine del 2015, inoltre, se l’atto di accertamento non è stato preceduto da Pvc o da inviti a comparire, la riduzione della sanzione è pari a 1/6. A partire dagli atti notificati dal 1° gennaio 2016, la riduzione a 1/6 dovrebbe scomparire, a causa dell’entrata a regime della disciplina del nuovo ravvedimento. Se, invece, il contribuente propone ricorso, perde per sempre tale facoltà, fatta salva la riduzione al 40% della sanzione, conseguente alla mediazione tributaria ovvero alla conciliazione giudiziaria. 
A legislazione vigente può dunque accadere che, anche se l’ente impositore accoglie in parte le ragioni del contribuente con un provvedimento di autotutela parziale, quest’ultimo non può comunque ottenere la riduzione delle sanzioni, avendo proposto ricorso.
Le nuove norme in corso di approvazione prevedono che qualora, in pendenza di ricorso, il fisco emetta un atto di revoca parziale dell’avviso già notificato, viene data al contribuente la facoltà di definire le sanzioni alle stesse condizioni esistenti alla data di notifica del provvedimento iniziale. Si tratta quindi di una sorta di rimessione in termini, sulla base però delle sanzioni che residuano dopo l’autotutela esercitata dall’ente impositore.
La condizione posta per avvalersi di tale facoltà è la rinuncia al ricorso, a confrema della finalità meramente deflativa della nuova misura legislativa. Il contribuente quindi deve abbandonare tutte le sue ragioni di lite. In questa eventualità, le spese processuali restano compensate tra le parti. 
Si prevede, inoltre, che l’atto di autotutela parziale non sia impugnabile autonomamente. La norma stabilisce, infine, l’inapplicabilità della norma alla definizione agevolata delle sole sanzioni: se ci si avvale della rimessione in termini, si definisce tutto e non solo le sanzioni.

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