Sanatoria sui pagamenti pubblici

Fonte: Il Sole 24 Ore

Nel decreto sullo Sviluppo (Dl 70/2011) che ha appena avviato l’iter parlamentare per la conversione in legge ha trovato spazio anche l’unificazione dei termini di pagamento fiscali e previdenziali degli enti pubblici tramite il modello F24 EP, accompagnata da un’ampia sanatoria gratuita dei versamenti eseguiti in ritardo. Il decreto prevede infatti che il pagamento di imposte e contributi periodici debba avvenire, a decorrere dal primo luglio prossimo, entro il giorno 16 di ciascun mese. L’occasione è stata colta per azzerare le sanzioni, di qualsiasi genere, previste per tutti i versamenti effettuati entro il secondo mese successivo alla scadenza, relativi alle annualità 2009 e 2010. Sul versante previdenziale, non è questa l’unica novità, perché il decreto modifica le procedure per l’iscrizione a ruolo dei contributi Inps. Si prevede che la nuova modalità dell’avviso di addebito, quale titolo immediatamente esecutivo per la riscossione coattiva dei contributi non versati, si applichi per la riscossione della totalità dei contributi, compresi quelli emersi dai controlli dell’agenzia delle Entrate. In via transitoria, resta ferma la competenza dell’Agenzia all’iscrizione a ruolo dei contributi relativi ai controlli formali delle annualità 2007 e 2008 nonché agli accertamenti riferiti alle annualità 2006 e successivi, notificati entro fine 2009. Il restyling fiscale portato dal decreto impatta anche sulla rateazione delle somme dovute per l’iscrizione a ruolo derivante dai controlli formali delle dichiarazioni annuali; la rateazione è sempre possibile, senza che sia necessario dimostrare la temporanea difficoltà economica, anche se le somme non superano l’importo di 2mila euro. La normativa interessata è quella relativa al pagamento delle iscrizioni a ruolo effettuate dalle Entrate in base agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, e al 54-bis del Dpr 633/1972. Si tratta delle disposizioni che regolano la liquidazione e i controlli formali delle dichiarazioni annuali su imposte sui redditi e Iva. In base al Dlgs 462/1997, prima della notifica della cartella di pagamento viene inviata al contribuente una comunicazione con le somme dovute. Il soggetto passivo può scegliere la via delle rate, evitando così l’avvio del recupero coattivo e la sanzione piena del 30% per l’omesso pagamento. La norma originaria prevedeva che per somme fino a 2mila euro la rateazione fosse possibile solo su istanza all’ufficio, e previa dimostrazione della temporanea e obiettiva difficoltà nei pagamenti. Per effetto della modifica apportata dal Governo, anche per questi importi si applica la disciplina generale. In pratica, le cifre fino a 2mila euro potranno essere rateizzate, senza domanda, in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. Analogamente, anche per le comunicazioni sulle somme da tassazione separata viene eliminato l’importo minimo di 500 euro, al di sotto del quale era necessaria l’istanza del contribuente. Inoltre la cifra per la quale occorre prestare fideiussione, in caso di somme superiori a 50mila euro, va conteggiata al netto della prima rata. Si stabilisce infine che l’importo delle rate può anche essere decrescente, fermo restando il numero massimo di legge.

LA PAROLA CHIAVE

F24EP
L’F24EP è il modello con cui gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali e dei contributi previdenziali. Prima del decreto sviluppo i termini di versamento tramite questo modello scadevano il 15 del mese, e non il 16 come accade per le altre tipologie di versamenti. L’intervento del decreto unifica le scadenze dei versamenti con F24EP a quelle previste dal calendario generale. Con l’occasione, sono state anche azzerate le sanzioni previste per i versamenti effettuati nel2009e nel 2010 con un ritardo massimo di due mesi rispetto alla scadenza prevista.

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