Salvagente all’appaltatore in crisi

Fonte: Italia Oggi

Se l’impresa è in concordato preventivo, non perde l’attestazione Soa e può quindi continuare l’appalto in corso. Ma non può partecipare alle gare od ottenere una nuova attestazione Soa. È quanto chiarisce l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con il comunicato n. 68 del 29 novembre 2011. La questione esaminata dall’organismo di vigilanza ha ad oggetto l’impatto derivante dall’ammissione di una impresa di costruzioni ad una procedura di concordato preventivo (ex articolo 160 della Legge fallimentare) rispetto alla possibilità di partecipare alle procedure di gara e al mantenimento dell’attestazione. Infatti l’art. 38, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici prevede l’esclusione per il soggetto che si trovi in stato di concordato preventivo, con ciò impedendo la partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti e concessioni di lavori pubblici, nonché determinando (in base all’art. 40, comma 1-ter del Codice) la decadenza dell’attestazione. L’Autorità affronta la questione prendendo le mosse dalla finalità che la legge fallimentare e evidenzia che in origine si richiedeva lo stato d’insolvenza dell’imprenditore ai fini dell’ammissibilità del concordato, mentre, a seguito delle novelle del 2005 e del 2007, si ammette il concordato quando l’imprenditore si trovi in un generico stato di crisi. Scopo delle due novelle è stato quello di permettere l’avvio di un risanamento aziendale in una fase precedente alla propria insolvenza, mediante un «accordo» tra debitore e creditore circa le modalità di estinzione delle obbligazioni. In ragione della specificità della situazione, meno grave dello stato di insolvenza, l’Autorità precisa che dal tenore letterale della norma si ricava che ai fini della partecipazione alle gare, ed in forza del rinvio al citato art. 38 comma 1, contenuto nell’art. 78 del dpr 207/2010, anche ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione (o di eventuale rinnovo/verifica triennale, e comunque in ogni occasione di verifica obbligatoria dei requisiti di carattere generale) permanga comunque la sussistenza del concordato preventivo quale situazione ostativa. Però, essendo la procedura finalizzata al risanamento dell’attività imprenditoriale, l’Autorità ritiene opportuno «prospettare un’interpretazione della norma volta a salvaguardare la continuazione dell’impresa, evitando di incidere sui rapporti contrattuali in essere o sul mantenimento del possesso della qualificazione rilasciata ante procedura in regime di solidità aziendale». Per questa ragione il comunicato afferma che, al fine di garantire omogeneità nelle procedure di controllo dei requisiti attribuite alle Soa, le imprese sottoposte a concordato preventivo non possono conseguire o rinnovare la qualificazione. Per quelle già qualificate prima dell’apertura del procedimento di concordato preventivo (alle quali, peraltro, è comunque preclusa la partecipazione alle gare e la possibilità di riattestazione) non verrà applicato il procedimento che porta alla dichiarazione della decadenza dell’attestazione per sopravvenuta perdita del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) del Codice.

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