Saldo Imu stop, ma non per tutti

Fonte: Italia Oggi Sette

Abolizione parziale della seconda rata Imu per gli immobili adibiti ad abitazione principale. I contribuenti titolari di questi immobili sono tenuti a pagare parzialmente l’imposta municipale, entro il 16 gennaio del prossimo anno, se i comuni nel 2013 hanno aumentato aliquota e detrazione rispetto a quelle di base previste dalla legge. Rispetto alla versione della norma contenuta nel testo precedente non si fa più riferimento alle aliquote deliberate dal comune nel 2012, ma a quella fissata dalla legge (4 per mille). Dunque, non sono più tenuti a pagare la seconda rata, nei limiti imposti dalla legge, gli immobili adibiti a abitazione principale e relative pertinenze. L’abolizione si estende agli immobili posseduti dai coniugi assegnatari, titolari ex lege del diritto di abitazione, e alle unità immobiliari possedute dal personale appartenente a Forze armate, Forze di polizia e vigili del fuoco. Fruiscono dell’agevolazione anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a prima casa dei soci assegnatari, nonché a quelli assegnati da Iacp, Ater o da altri enti di edilizia residenziale pubblica. Sono esonerati dal pagamento della seconda rata i titolari di fabbricati rurali strumentali e i proprietari di terreni, purché posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Permane, invece, l’esclusione dal beneficio per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli). Sono queste le novità contenute nel testo, si spera defi nitivo, del decreto legge sull’Imu e la fi nanza pubblica approvato dal Consiglio dei ministri.

Abitazioni principali. Cambia ancora una volta la disciplina relativa all’abolizione del saldo Imu per gli immobili destinati ad abitazione principale. Nel testo attuale l’esonero dal pagamento non riguarda tutti i contribuenti. Molti comuni, infatti, hanno aumentato nel 2013 aliquota di base (4 per mille) e detrazioni d’imposta. In questo caso il 40% dell’aumento è a carico dei contribuenti, che dovranno provvedere al versamento entro il 16 gennaio 2014. Quindi, rispetto alla versione della norma contenuta nel testo precedente non si fa più riferimento a aliquote e detrazioni deliberate dal comune nel 2012, ma a quelle fi ssate dalla legge (aliquota 4 per mille, detrazione 200 euro). Il trattamento agevolato, nei limiti suddetti, spetta anche al coniuge assegnatario, titolare del diritto di abitazione, che utilizza l’immobile come prima casa. Sono invece sempre esclusi dal benefi cio i fabbricati classifi cati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli).

Forze armate e di polizia. Per il 2013 benefi ci Imu limitati per i dipendenti delle Forze armate e di polizia. Infatti, per l’anno in corso gli immobili posseduti da militari, dipendenti delle forze di polizia, vigili del fuoco hanno diritto a fruire del trattamento agevolato Imu come prima casa solo a partire dalla seconda rata. Il dl 102/2013 li ha assimilati all’abitazione principale a prescindere dal luogo in cui i titolari risiedono o dimorano. Pertanto, nel caso in cui abbiano pagato a giugno la prima rata dell’imposta non hanno diritto al rimborso.

Immobili di edilizia residenziale pubblica. Vengono assimilati alla prima casa anche gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari e quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a abitazione principale dei soci assegnatari. Per via normativa, il legislatore previene per il 2013 un possibile contenzioso, che è sorto lo scorso anno tra comuni e aziende di edilizia residenziale pubblica, e che si trascina già dai tempi di applicazione dell’Ici, sul trattamento fi scale degli immobili assegnati ai soci, utilizzati come abitazione principale.

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