Sì all’accesso al contratto fra privato e pubblico

Fonte: Il Sole 24 Ore

«Documento amministrativo» è anche il contratto commerciale di privati con la Pa e, come tale, accessibile pure nei dettagli, esclusi i dati dell’impresa estranei all’accordo e quelli sensibili di persone. L’ha stabilito il Tar di Brescia nella sentenza n. 487/2015, depositata l’8 aprile, accogliendo in parte il ricorso di un’azienda contro il diritto d’accesso a un accordo per la concessione di un marchio siglato con un ente pubblico nazionale non economico. L’aveva riconosciuto a un associato dell’ente la Commissione per l’accesso della Presidenza del consiglio, con poteri di tutela amministrativa delle norme in materia (legge 241/1990). 

Per l’azienda, l’atto non era un «documento amministrativo» (lettera d, comma 1, articolo 22, legge 241/1990), ma riguardava interessi industriali e commerciali riservati (lettera d, comma 6, articolo 24) e, testualmente, obbligava le parti a «non diffondere o comunicare a terzi…informazioni soggettivamente o oggettivamente confidenziali o segrete». Per i giudici, invece, «la nozione di documento amministrativo comprende anche gli atti negoziali, e le stesse dichiarazioni unilaterali dei privati, quando ne sia stata fatta acquisizione in un procedimento amministrativo per una finalità di rilievo pubblicistico» e, nei patti commerciali, «il diritto alla riservatezza non può derivare da una clausola di riservatezza inserita nel contratto, in quanto le parti che sottoscrivono l’accordo non possono disporre dei diritti di terzi». Per il Tar, oltre ai dati sensibili di persone, restano riservati quelli dei privati «sulla propria organizzazione interna, sulle relazioni con parti terze, sulle proprie strategie commerciali, purché tali informazioni non siano state utilizzate nell’accordo per pesare la controprestazione del soggetto pubblico». 

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