Risorse pro capite entro il tetto 2010

Fonte: Il Sole 24 Ore

Ormai da qualche anno, c’è forte attesa per le istruzioni della Ragioneria generale dello Stato sulla compilazione delle tabelle del conto annuale, in materia di contrattazione integrativa decentrata. Soprattutto dopo il Dl 78/2010 – che ha introdotto limiti per il quadriennio 2011-2014 alla costituzione e utilizzo del fondo – non sono mancate interpretazioni difformi sulle concrete modalità di calcolo dei tagli, quindi conoscere il parere del Mef è un tassello importante nella valutazione delle scelte operative. 

La problematica principale riguarda l’applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis, che ha posto il limite del 2010 ai fondi della contrattazione integrativa e l’obbligo della automatica riduzione in base alla cessazione, non sostituita, dei dipendenti. Mentre questi obblighi si concretizzano fino alla fine del 2014, a decorrere dal 2015 è necessario consolidare le decurtazioni effettuate per effetto della norma stessa. È, pertanto, necessario giungere, con il fondo del 2014, a una quantificazione definitiva delle riduzioni e il conto annuale è la verifica “finale” di questi quattro anni.

La Rgs ribadisce i principi cardine su cui si fonda la norma, precisando che vi sono due eventuali riduzioni da effettuare: il fondo non può superare l’importo del 2010 ed è, comunque, ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale. È esattamente quello che dice l’articolo 9 comma 2-bis; quel «comunque» non lascia margini interpretativi diversi, sottolineando che il legislatore ha voluto che durante e al termine del quadriennio 2011-2014 si fosse in presenza di un fondo proporzionato ai dipendenti in servizio. 

Non a caso, la circolare 17/2015 insiste nell’illustrare, dettagliatamente, quale forma di controllo è stata inserita nelle tabelle di calcolo, formula, peraltro, utilizzata anche dall’ormai “famoso” kit di excel, elaborato dall’Aran. Ma si tratta, appunto, di modalità di verifica e controllo, e non certo di un obbligo normativo. 

Utilizzando esclusivamente il kit di excel, potrebbe accadere che riduzioni di stanziamenti di parte variabile del fondo assorbano già gli obblighi di riduzione proporzionale sulla base dei dipendenti cessati dal servizio, quindi il controllo non evidenzia alcun errore. Ma in questo caso l’ente potrebbe comunque non aver rispettato la norma, in quanto l’azione si traduce in un “aumento” delle quote medie pro-capite, riferite al personale che rimane in servizio, andando a cozzare con la finalità dell’articolo 9, comma 2-bis. 

Sembra proprio questa la sintesi finale degli ultimi quattro anni: il fondo deve essere un ammontare che contiene quote medie pro-capite di salario accessorio, pari (e comunque non superiori) a quelle esistenti nel 2010; e questo valore è il punto di partenza per il fondo del 2015, attuandosi in tal modo il consolidamento di quanto operato. 

Da quest’anno, poi, spirato al 31 dicembre 2014 l’obbligo di contenimento e riduzione, non sarà più necessario né verificare un limite complessivo del fondo e neppure ridurlo proporzionalmente ai dipendenti che cesseranno dal servizio.

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