Rischio contenzioso per i gestori di rifiuti che riapplicano l’Iva

Fonte: Il Sole 24 Ore

La tesi della circolare 3/2010 del Dipartimento delle Finanze (il Sole 24 Ore del 13 novembre scorso), secondo cui poiché la tariffa del codice dell’ambiente (articolo 238, Dlgs 152/2006: Tia 2) è un’entrata patrimoniale, lo è anche la tariffa Ronchi (articolo 49, Dlgs 22/97: Tia 1), è piuttosto azzardata. La Tia 1 è stata qualificata come entrata tributaria sia dalla Corte costituzionale (sentenza 238/2009) sia dalle sezioni unite della corte di Cassazione (sentenza 8313 del 2010). Le ragioni di questa qualificazione risiedono nella struttura del prelievo che non presenta i connotati della corrispettività ma dell’obbligazione ope legis. Si pensi, ad esempio, alla circostanza che la tariffa è dovuta anche da chi, in concreto, non produce alcun rifiuto (seconde case), o al fatto che il servizio è reso in privativa dal gestore pubblico ed è interamente regolato da norme e non da contratti. Per questo motivo, la sentenza delle sezioni unite della Cassazione ha ulteriormente precisato che per cambiare “pelle” alla Tia 1 occorre una modifica del presupposto della stessa. A fronte della nettezza di tali pronunce, non esiste alcuna disposizione di legge che affermi il contrario. La previsione interpretativa di cui all’articolo 14, comma 33, Dl 78/2010, richiamata dalle Finanze, riguarda infatti l’asserita natura patrimoniale della Tia 2. La circolare 3 pretende di ravvisare un collegamento tra i due prelievi nella circostanza che la Tia 2, in assenza di appositi regolamenti attuativi, può essere introdotta, a partire dal 2011, applicando il Dpr 158/99 che disciplina la determinazione della Tia 1. Senonché questo sillogismo può essere agevolmente ribaltato. Senonché questo sillogismo può essere agevolmente ribaltato: poiché la Tia 1 è stata indiscutibilmente dichiarata un tributo e poiché ai fini della qualificazione di una entrata non sono decisive, da sole, le espressioni lessicali utilizzate dal legislatore, si può sostenere che se la Tia 2 dovesse applicarsi con modalità molto simili alla Tia 1, anche la prima sarebbe un tributo. I comportamenti pregressi, comunque, non possono in alcun modo essere oggetto di contestazione, per il principio della tutela dell’affidamento del contribuente. Per il futuro, le opzioni sono diverse. – Il comune passa alla Tia 2. In forza della disposizione del Dl 78/2010, si dovrebbe essere in presenza di un’entrata patrimoniale sulla quale occorrerà applicare l’Iva, sino a contrarie indicazioni giurisprudenziali. – Il comune resta o passa in Tia 1. Si potrà disattendere il contenuto della circolare 3 delle Finanze e quindi trattare il prelievo come tributario, senza applicazione dell’Iva. Un simile comportamento potrebbe dare luogo a contestazioni fiscali ma risulta chiaramente supportato dagli autorevoli orientamenti giurisprudenziali sopra citati. In alternativa, si applica l’Iva con il forte rischio però che tra qualche mese la giurisprudenza confermi la natura tributaria della Tia 1, con notevoli disagi e dispendi di risorse per tutti. Una terza possibilità potrebbe consistere nel far applicare e riscuotere la tariffa dal comune, anziché dal gestore. L’articolo 13 della direttiva 112/2006 prevede, infatti, che quando gli enti pubblici agiscono in veste autoritativa l’Iva non trovi applicazione, anche se si tratta di entrate non tributarie. La norma non vale quando la stessa potrebbe causare distorsioni concorrenziali, ma poiché il servizio pubblico è reso in privativa non vi sono impatti concorrenziali nel territorio di riferimento.

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