Rinuncia all’indennità di funzione: no al rimborso delle spese di viaggio nei confronti del sindaco

Al sindaco che abbia rinunciato volontariamente all’indennità di funzione, con cui devono intendersi remunerate anche le spese di viaggio per le presenze “non necessarie”, non può in alcun modo spettare il rimborso ai sensi dell’art. 84, comma 3, del Testo Unico Enti Locali (d.lgs. 267/2000) laddove non ne ricorrano i presupposti.
Questa la massima che affiora dalla deliberazione della Sezione Controllo della Corte dei conti della Regione Lombardia 8 febbraio 2017, n. 18. Nel parere ci si interroga se tale rimborso possa spettare al sindaco che abbia rinunciato all’indennità di funzione per le presenze in ufficio in giorni diversi da quelli delle sedute della Giunta e del Consiglio.

“Ai fini del rimborso delle spese di cui all’art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 – afferma il parere –  l’uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi necessitato soltanto se finalizzato all’effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l’agevole ed utile svolgimento della funzione. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso della relativa spesa può essere regolamentato dall’ente anche secondo le modalità previste dall’art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge n. 112/2008”.

Il caso di specie concerne appunto la corretta interpretazione dell’articolo 84, comma 3, del d.lgs. 267/2000 dove si stabilisce che “agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.

>> CONSULTA IL PARERE 8 FEBBRAIO 2017, n. 18.

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