Riforma p.a., venerdì in vigore le norme su silenzio-assenso e autotutela

Entrano in vigore venerdì prossimo, 28 agosto, le norme contenute nel d.d.l. delega p.a. sul silenzio-assenso e l’autotutela amministrativa. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 7.8.2015, n. 124 il 13 agosto scorso si è concluso il primo passaggio della riforma. Gran parte delle norme sono deleghe che il governo dovrà esercitare, con l’emanazione di appositi decreti legislativi, entro alcune scadenze (l’ultima è a febbraio 2017). Nei 23 articoli della riforma sono contenute, però, anche alcune disposizioni con efficacia immediata.

MENO LUNGAGGINI. SÌ SILENZIO-ASSENSO – Nella delega è stato previsto un ampio utilizzo all’istituto del ‘silenzio-assenso’ tra le amministrazioni pubbliche e tra gestori di servizi pubblici. Dopo 30 giorni dalla notifica di un atto (da cofirmare) il silenzio da parte di una amministrazione equivarrà al consenso. Per quanto riguarda le contese tra P.a. centrali su nulla osta e altri via libera, sarà il Presidente del Consiglio, dopo un passaggio in Consiglio dei Ministri, a decidere. 
Il silenzio assenso varrà anche per le società partecipare. E ancora: per le amministrazioni che si occupano dellatutela ambientalepaesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini è stato previsto un termine di 90 giorni (dopo quale scatta il parere positivo acquisito).

AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA – Per quanto riguarda l’autotutela amministrativa – il potere con il quale un’amministrazione può revocare un suo provvedimento – il ddl ha previsto che l’annullamento d’ufficio dovrà avvenire entro 18 mesi. Finora, invece, doveva arrivare entro un termine “ragionevole” ma non esplicitamente indicato. La riforma impone, a beneficio dei privati, che i provvedimenti illegittimi vengano annullati al massimo entro un anno e mezzo dalla loro adozione. 
Resta una sola eccezione per i provvedimenti basati sul falso, che potranno essere revocati anche oltre il nuovo termine.

Speciale RIFORMA P.A.

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