Riforma del codice appalti, dai tecnici della Camera dubbi sul project financing

In riferimento ai concessionari – pubblici e privati – le cui concessioni, in essere o di nuova aggiudicazione, sono state affidate con la formula della finanza di progetto (project financing) e, per quanto riguarda quelle in essere, sono state affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica, secondo il diritto dell’Unione europea a cui non si applica l’obbligo di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150mila euro mediante procedure ad evidenza pubblica, “andrebbe valutata l’opportunità di un chiarimento”. 

Lo scrivono i tecnici della Camera in riferimento al principio contenuto nel d.d.l. delega appalti, all’esame della Commissione Ambiente. “Per quanto riguarda le concessioni affidate con la formula della finanza di progetto – spiegano i tecnici – la norma provvede a escludere sia quelle in essere sia quelle di nuova aggiudicazione, mentre, relativaente alle concessioni affidate con le procedure di evidenza pubblica, vengono menzionate solo le concessioni in essere”. 

“Andrebbe – aggiungono – valutata l’opportunità di un chiarimento in ordine alle norme in materia di affidamento di contratti di appalto applicabili alle concessioni escluse. La norma fa infatti rinvio alle disposizioni ‘vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega’, termine diverso da quello di entrata in vigore del decreto legislativo” che conterrà il nuovo Codice degli appalti

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