Rifiuti urbani: applicazione della TIA ad attività florovivaistica

La Corte di Cassazione, mediante sentenza della Sez. Tributaria 26 luglio 2017, n. 18498, si è espressa in merito all’applicazione della TIA ad attività florovivaistica. L’esclusione dalla tassazione può riguardare solo le aree adibite alla coltivazione dei prodotti e al deposito di attrezzature e materiali, mentre devono essere assoggettati ad imposizione i locali in concreto adibiti a vendita ed esposizione dei prodotti provenienti dall’attività agricola.

Come si può leggere nell’esposizione delle ragioni della decisione, “Osserva la corte che va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso in quanto avente carattere assorbente. Il motivo è fondato. Mette conto considerare che l’articolo 27 del regolamento di igiene ambientale del Comune di Mantova adottato con deliberazione numero 54 del 26 ottobre 2006, che la ricorrente ha trascritto nel ricorso adempiendo all’onere dell’autosufficienza, prevede che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani – e, quindi, sono esclusi dal regime di riferimento – i rifiuti prodotti nell’esercizio dell’attività agricola. L’articolo 15 del regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale del Comune di Mantova adottato con deliberazione numero 13 del 21 marzo 2006 prevede che rientrano nel regime tariffario le aree ed i locali adibiti alla vendita e all’esposizione dei prodotti provenienti dalla attività agricola (generi alimentari, fiori, piante, eccetera) in cui sia permesso l’accesso al pubblico, mentre sono esclusi dal regime tariffario gli stabili adibiti unicamente ad uso agricolo come fienili, ricovero di bestiame, deposito di attrezzature e materiali, nonché i locali e le aree destinate all’attività di allevamento e coltivazione, comprese le serre a terra. La CTR, nell’escludere l’assoggettabilità alla TIA per il periodo dal 2006 al 2008 dei locali adibiti a serra e a commercializzazione dei prodotti agricoli, non ha fatto corretta applicazione delle norme regolamentari testé enunciate poiché avrebbe dovuto escludere dal regime tariffario solamente le aree adibite a coltivazione o a deposito di attrezzature e materiali. Con riguardo, invece, ai locali in concreto adibiti a vendita ed esposizione dei prodotti provenienti dall’attività agricola avrebbe dovuto affermare l’inclusione nel regime tariffario.  2. Il primo motivo di ricorso rimane assorbito.
Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso deriva che l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità”.

>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 26 LUGLIO 2017, n. 18498.

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