Rifiuti, il restyling a fine 2013

Fonte: Italia Oggi Sette

Èuna vera e propria valanga di eco-novità quella che dovrebbe arrivare dal governo nelle prime due settimane del dicembre 2013. In base al calendario che risulta dal combinato disposto della legge di «delegazione europea 2013» (la 96/2013) e dalla relativa legge istitutiva (la 234/2012) tra il 4 e il 14 dell’ultimo mese dell’anno il Consiglio dei ministri ha il compito di adottare ben cinque decreti legislativi per tradurre sul piano nazionale altrettanti provvedimenti ambientali targati Ue in materia di: apparecchiature elettriche elettroniche (cd. Aee) e relativi rifiuti (cd. Raee); riduzione integrata dell’inquinamento industriale (cd. disciplina Ippc), lotta al commercio del legno illegale; prevenzione degli incidenti industriali rilevanti (cd. normativa Seveso). Nella nuova «Legge di delegazione europea» (che insieme alla parallela «Legge europea» costituisce l’attuale strumento per l’adeguamento alle norme Ue) si trovano infatti a convivere sia le deleghe per l’attuazione di provvedimenti europei con termini originari di recepimento già scaduti (come quelli su Aee, Ippc e legno, contemplati dalla vecchia «Comunitaria 2012», mai approvata) sia deleghe per l’attuazione di più fresche direttive (come quella su Raee e Seveso) di prossima scadenza. E la fitta concentrazione dei termini finali proprio nel mese di dicembre è dovuta all’articolo 30 della legge 234/2012, che impone il recepimento dei provvedimenti già scaduti entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di delegazione europea (operativa dal 4 settembre 2013) e la traduzione nazionale degli altri entro i 2 mesi precedenti i termini di attuazione imposti dall’Ue (termini tutti coincidenti nel 14 febbraio 2014). Da qui le due citate deadline, rispettivamente, del 4 e del 14 dicembre 2013. Ma vediamo le novità in arrivo.

Aee e Raee. Con il recepimento delle direttive 2011/65/ Ce e 2012/19/Ue dovranno essere tradotte sul piano nazionale le ultime novità comunitarie sugli aspetti ambientali legati all’intera filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ossia: (ulteriore) limitazione dell’utilizzo di sostanze pericolose nella fabbricazione delle nuove apparecchiature; spinta su raccolta differenziata e recupero a valle dei relativi rifiuti. In particolare sulle Aee, la direttiva 2011/65/Ce (il cui termine originario di recepimento, scaduto lo scorso 2 gennaio, è stato rifissato dal Legislatore nazionale nel 4 dicembre 2013) chiede l’estensione delle già stringenti regole sulla loro fabbricazione a qualsiasi apparecchiatura che dipende da correnti elettriche o campi elettromagnetici per espletare «almeno una» delle funzioni previste, «pezzi di ricambio» compresi. Il tutto imponendo ai costruttori l’identificazione dei prodotti tramite numero seriale e propri dati. Sul fronte «Raee», invece, la parallela direttiva 2012/19/Ue sollecita sia l’allargamento del vigente obbligo di ritiro gratuito delle apparecchiature a fine vita da parte dei distributori di nuove Aee sia un innalzamento delle percentuali nazionali di recupero dei Raee. Sotto il primo profi lo si dovrà infatti passare dal già noto «one on one» (obbligo di ritiro gratuito del vecchio dietro acquisto di nuovo prodotto) al «one on zero», ossia all’obbligo di ritiro gratuito delle Aee conferite dagli utenti finali anche senza contestuale acquisto di nuovo prodotto. Nel tenore della direttiva l’obbligo di raccolta dovrebbe però essere circoscritto da due parametri, ossia: imposto ai distributori solo in relazione a negozi al dettaglio con superficie di vendita di Aee 400 metri quadrati o «in prossimità immediata di Raee di piccolissime dimensioni» (lato più lungo di massimo 25 cm); avere ad oggetto esclusivamente Raee provenienti da nuclei domestici (e non da professionisti, dunque). Sotto il secondo profilo, invece, la stessa direttiva impone di far salire fino all’85% (dall’attuale volume del 70/80%) la percentuale nazionale di raccolta differenziata e recupero delle stesse apparecchiature una volta giunte a fi ne vita.

Emissioni industriali. Con il recepimento della direttiva 2010/75/Ue (termine originario di attuazione scaduto il 7 gennaio scorso, ora fissato nel 4 dicembre 2013) dovrà invece essere ampliato il novero degli impianti industriali sottoposti alla severa disciplina autorizzatoria Ippc (acronimo di «Integrated pollution prevention and control», ossia «prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento», sul piano nazionale meglio nota come «Aia»: autorizzazione integrata ambientale). Il rispetto delle cd. «migliori tecniche disponibili» necessario a ottenere l’autorizzazione alle emissioni dovrà infatti essere dimostrato anche dagli impianti di combustione di potenza termica compresa tra 20 e 50 Mw, dagli impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti di legno, dalle imprese di produzione dei pannelli a base di legno.

Lotta contro legno illegale. Con il decreto attuativo del regolamento 995/2010/Ue dovrà poi arrivare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni della disciplina comunitaria contro il disboscamento illegale in vigore dallo scorso 3 marzo 2013. Le sanzioni (da adottarsi entro il nuovo termine nazionale del 4 dicembre 2013, rispetto all’originaria e scaduta deadline Ue del 3 marzo 2013) dovranno colpire il mancato rispetto delle tre principali prescrizioni imposte dal citato regolamento comunitario a carico degli operatori del settore, ossia: divieto di immissione nell’Ue di legno tagliato illegalmente in altri Paesi; obbligo di verifica della provenienza; tracciamento del materiale lungo l’interna catena di approvvigionamento. E ciò con misure (secondo quanto chiede lo stesso provvedimento Ue) effettive, proporzionali e dissuasive, sia economiche che interdittive.

Controllo incidenti industriali. L’adeguamento alla direttiva 2012/18/Ue sul «controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose» (cd. «disciplina Seveso») comporterà l’inclusione di 14 nuove sostanze (mediate dal regolamento Ce n. 1272/2008 sull’ultima «classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose») nell’elenco di quelle nazionali che fanno scattare gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dalla nota disciplina. Meno stretti, in questo caso, i termini di attuazione: secondo il calendario guidato dalla stessa direttiva le prime novità (come la valutazione dei rischi legati alla presenza di «oli combustibili densi») dovranno essere recepite entro il 14 dicembre 2014, le altre entro il 31 marzo 2015. Seppur in modo progressivo, anche in questo caso (come per la disciplina «Ippc») si assisterà dunque a un allargamento del novero delle industrie nazionali obbligate a nuovi adempimenti.

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