Richiesta oneri concessori per un permesso rilasciato gratuitamente in origine

Il TAR Marche, (Sez. I), attraverso la sentenza del 19 febbraio 2024, n. 151, affronta il tema della “rideterminazione” del contributo concessorio

4 Marzo 2024
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Segnaliamo il caso relativo a una controversia sorta tra una proprietaria di un immobile e il Comune riguardo al pagamento degli oneri concessori. Il Comune ha richiesto il pagamento di tali oneri, sostenendo di aver concesso erroneamente la gratuità del titolo edilizio. Il TAR Marche (Sez. I) mediante sentenza del 19 febbraio 2024, n. 151 ha stabilito che la richiesta del Comune è legittima, in conformità con i principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Inoltre, i giudici hanno sottolineato che il Comune può rideterminare l’importo del contributo concessorio entro il termine di prescrizione decennale.

Ecco la scansione del ragionamento dei giudici del TAR Marche riassunta per punti:

  • La proprietaria ha acquistato un immobile in zona agricola e ha richiesto al Comune una concessione edilizia per ristrutturarlo e destinarlo a residenza.
  • Il Comune ha rilasciato la concessione senza richiedere il pagamento degli oneri concessori.
  • Successivamente, la proprietaria ha venduto l’immobile senza considerare tali oneri.
  • Il Comune ha, conseguentemente, richiesto il pagamento degli oneri concessori, sostenendo di aver concesso erroneamente la gratuità del titolo edilizio.
  • Il TAR Marche ha stabilito che la richiesta del Comune è legittima e che può rideterminare l’importo degli oneri concessori.
  • I giudici hanno inoltre sottolineato che la trasformazione di un fabbricato rurale in casa di civile abitazione comporta una modifica della destinazione d’uso.
  • La proprietaria aveva ottenuto una concessione edilizia gratuita per la ristrutturazione, ma il Comune ritiene di aver commesso un errore e chiede il pagamento degli oneri concessori.
  • I giudici stabiliscono che la richiesta del Comune è legittima e che può essere rideterminato l’importo del contributo concessorio.

>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR MARCHE (SEZ. I), 19 FEBBRAIO 2024, n. 151.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento