Revoca dirigenti Il tribunale respinge i ricorsi

In Regione

Corriere del Mezzogiorno, Napoli
10 Settembre 2010
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NAPOLI – Dei ventinove dirigenti regionali ai quali la giunta Caldoro ha revocato la proroga dell’incarico concessa, invece, dalla passata amministrazione Bassolino fino al 31 dicembre di quest’anno, ben dieci hanno inoltrato ricorso con procedura d’urgenza presso il giudice del lavoro del tribunale di Napoli, che ora si è espresso, rigettandone nove. In un caso, il giudice ha addirittura addebitato le spese legali a carico del ricorrente «non evidenziandosi gravi ed eccezionali ragioni per accedere alla compensazione totale o parziale delle stesse». L’esito negativo del giudizio incassato dai nove dirigenti che si sono rivolti al tribunale per chiedere la riammissione in servizio, in quanto hanno contestato la legittimità della revoca disposta dalla Regione Campania (su cui, eventualmente, dovrebbe esprimersi il giudice amministrativo) è scaturito dal mancato riconoscimento del «fumus boni iuris dell’invocata pretesa cautelare». Tra l’altro, il tribunale ha ritenuto, nel caso della valutazione di uno dei nove ricorsi, come sia «pacifica l’intervenuta violazione, ad opera della Regione Campania, del patto di stabilità interno per la gestione finanziaria dell’anno 2009, come peraltro certificato dall’ente in data 30 marzo 2010, talché la stessa è dovuta intervenire con» proprie delibere «a disporre la revoca degli incarichi». Non solo, il giudice scrive che «peraltro, la Regione ha prorogato gli incarichi dirigenziali nel periodo di 46 giorni antecedenti la data delle elezioni regionali svoltesi il 28 e il 29 marzo 2010, allorquando gli organi politici regionali in scadenza di mandato dispongono di poteri attenuati. Alla stregua di tali circostanze oggettive non appare ravvisabile una violazione di legge da parte delle delibere in esame, le quali piuttosto vanno qualificate come atti dovuti». La Regione Campania, assistita dall’avvo-cato Monica Laiso, dell’ufficio legale interno, ha, dunque, ottenuto dal tribunale un primo giudizio con il quale la revoca degli incarichi è stata valutata come atto «incensurabile». Peraltro, anche sulla discriminazione paventata dai dirigenti ricorrenti per aver la Regione conferito nuovi incarichi a personale interno «deve rimarcarsi – scrive il giudice del lavoro – l’inconferenza della doglianza non individuandosi, alla stregua della genericità delle allegazioni prospettate al riguardo, il rapporto tra l’avvenuta revoca degli incarichi ai ricorrenti e l’asserito “conferimento di nuovi o diversi incarichi al personale interno”, di cui non sono individuati i destinatari».

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