Radiocomunicazioni a disciplina statale

Fonte: Il Sole 24 Ore

Nell’ambito delle decisioni depositate ieri dalla Corte costituzionale sono diverse le leggi regionali bocciate. Sono stati giudicati illegittimi gli articoli 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 54/00 in materia di impianti di radiocomunicazione. Si prevedeva che gli oneri relativi all’effettuazione di verifiche degli impianti radio base della telefonia mobile esistenti sul territorio fossero a carico dei titolari. Mentre, per la Consulta, si tratta di norme «suscettibili di determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli operatori del settore». Con la sentenza n. 267 la Consulta ha poi censurato l’articolo 6 della legge della Calabria 11/09 che per potenziare il controllo sulle Aziende pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni di assistenza sanitaria istituiva una nuova «Autorità per il sistema sanitario». La sentenza 266 ha attestato invece l’illegittimità della legge della Lombardia 19/09 che approvava «il piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009 – 2010», dell’articolo 2 della legge della Regione Toscana 53/09 e dell’articolo 34 della legge regionale 3/94: in tutti i casi non sono rispettate le condizioni poste dalla Ue per garantire standard minimi di tutela della fauna. Sempre in ambito venatorio la Consulta ha censurato l’articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge del Molise 19/93, che con riferimento agli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole. Dichiarato infine incostituzionale, stavolta su ricorso della Toscana, l’articolo 3, comma 9, della legge statale 99/09 che permetteva la collocazione di strutture turistico-ricettive all’aperto senza la previsione di un termine per la rimozione, violando la potestà legislativa delle regioni in materia di ” governo del territorio” (sentenza n. 278).

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