Qualifica decisiva nelle comproprietà

Fonte: Il Sole 24 Ore

Per i terreni affittati nei territori parzialmente montani, l’esenzione da Imu si applica anche a quelli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap) concessi in affitto ad altri soggetti aventi la medesima qualifica. Lo conferma la risoluzione n.2/DF del 3 febbraio 2015.

In vista della scadenza del 10 febbraio 2015, in ordine al saldo Imu per l’anno 2014, i proprietari dei terreni devono consultare il sito internet dell’Istat. Risultano esenti dall’imposta:

  • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani (lettera «T»); 
  • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e Iap, disicplinati all’articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani (lettera «P»).

Di conseguenza per i terreni agricoli che ricadono nei Comuni non montani (lettere «NM») l’Imu è dovuta da chiunque.
Per il calcolo dell’imposta valgono le regole ordinarie; il ministero delle Finanze, con la risoluzione di ieri ha confermato l’applicazione dell’aliquota dello 7,6 per mille, a meno che i Comuni non abbiano previsto aliquote specifiche per i terreni agricoli.

L’articolo 1, comma 2 del Dl 4/2015 stabilisce, inoltre, che per i terreni agricoli situati nei Comuni parzialmente montani, l’Imu non è dovuta nel caso di concessione degli stessi in comodato o affitto a coltivatori diretti o a Iap iscritti nella previdenza agricola; la norma fa riferimento alla precedente lettera b) la quale considera i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli in possesso delle relative qualifiche. La norma ripete la disposizione già contenuta nel Dm del 28 novembre 2014 con l’aggiunta anche delle parole «posseduti e condotti».

Il ministero ha confermato questo principio con la risoluzione in esame. A nostro parere il beneficio viene usufruito nell’ambito delle famiglie di coltivatori diretti nelle quali talvolta i terreni sono di proprietà di persone in possesso delle qualifiche, ma la conduzione (partita Iva) è intestata ad altre; oppure nel caso, molto frequente, in cui i proprietari conducono il fondo agricolo in società semplice. Nella fattispecie, il proprietario coltivatore diretto non paga l’Imu anche se la conduzione è intestata ad altro soggetto.

Quindi, non si condivide l’affermazione contenuta nella risoluzione 2/2015 laddove viene precisato che un coltivatore diretto o uno Iap che affitta i terreni ad altri soggetti aventi la medesima qualifica debba a sua volta avere i terreni in conduzione per mantenere la propria qualifica. Infatti, un coltivatore diretto può essere tale anche se coadiuvante in una impresa appartenente a un altro coltivatore diretto. 

Per i terreni situati nei Comuni parzialmente montani, l’esenzione è riservata ai contribuenti in possesso delle qualifiche professionali di coltivatore diretto o Iap. Nell’ipotesi in cui il terreno sia in comproprietà di più persone, fra cui alcune in possesso delle qualifiche professionali e altre no, l’imposta municipale risulta dovuta solo dai comproprietari sprovvisti della qualifica, in base alla loro percentuale di possesso. In una situazione analoga, con riferimento alle aree edificabili che hanno un trattamento diverso a seconda che il proprietario abbia le qualifiche agricole (la base imponibile Imu si determina con la rendita catastale e non con il valore di mercato), l’agenzia del Territorio con la circolare n. 3/2012 ha ribadito che se il terreno edificabile in comproprietà con un coltivatore diretto o Iap e coltivato da questi ultimi, viene tassato su base catastale per tutti i comproprietari. Tuttavia appare eccessivo estendere questa regola anche ai terreni parzialmente montani che condurrebbe alla esenzione totale qualora un comproprietario avesse le qualifiche professionali.

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