Province svuotate. Ma gli staff dei presidenti restano in piedi

Fonte: Italia Oggi

I dipendenti degli staff dei presidenti delle province e i dirigenti a contratto scadono per effetto della legge Delrio. Anzi, no: sarà ciascun presidente a stabilire se lasciarli al loro posto.

La nota 19 giugno 2014, n. 34787 del dipartimento della funzione pubblica in risposta al quesito posto dalla provincia di Firenze in merito al destino dei dipendenti di supporto agli organi di governo provinciali (articolo 90 del dlgs 267/2000) e dei dirigenti a termine (articolo 110 del dlgs 267/2000) non risolve fino in fondo i problemi sollevati dalla legge 56/2014.

La riforma Delrio ha stabilito la decadenza degli organi di governo delle amministrazioni provinciali il cui mandato scadesse nel giugno 2014. Di conseguenza i consigli provinciali non vi sono più e proseguono in un particolarissimo regime di prorogatio i presidenti delle province, che svolgono anche le competenze consiliari, nonché le giunte. Il regime di prorogatio impone, peraltro, le limitazioni previste dal regime di gestione provvisoria dei bilanci, ai sensi dell’articolo 163, comma 2, del Tuel; le province, dunque, possono solo gestire le attività ordinarie per dodicesimi e solo per assicurare l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, il pagamento degli stipendi, e gli atti necessari per evitare gravi danni al loro patrimonio.

Un regime di «semiliquidazione» che durerà tutta l’estate del 2014, in attesa delle elezioni che faranno entrare in funzione i nuovi organi di «secondo grado», espressi dai consigli dei comuni dei territori provinciali. In punto di fatto e di diritto, dunque, il mandato dei presidenti delle province è scaduto. Il che ha delle conseguenze immediate e dirette nei riguardi del personale che opera negli staff e dei dirigenti a tempo determinato. Infatti, trattandosi di incarichi nella sostanza fiduciari, non possono che considerarsi strettamente connessi al mandato politico del presidente della provincia.

Il parere di palazzo Vidoni, in effetti, si dilunga molto in una serie di considerazioni volte a dimostrare che i contratti attivati ai sensi degli articoli 90 e 110 del Tuel dovrebbero considerarsi scaduti «in assenza di una previsione normativa di carattere speciale che disponga diversamente». Tuttavia, il parere lascia aperta la porta alla possibilità che i presidenti delle province, in regime di prorogatio, continuino ad avvalersi del personale di staff e dei dirigenti a contratto. Palazzo Vidoni sostiene che «l’organo di direzione politica resta in carica come organo depotenziato ma pur sempre in qualità di vertice politico con conseguente possibilità per le amministrazioni interessate di costituire uffici di supporto».

Il parere conclude osservando che è nella discrezionalità delle amministrazioni provinciali, dunque, stabilire di costituire uffici di supporto agli organi di governo in prorogatio. A ben vedere, il parere appare troppo estensivo. Il mandato dei presidenti provinciali e delle giunte è scaduto, per quanto in prorogatio. I presupposti per tenere in piedi contratti di lavoro connessi al mandato politico non vi sono.

Ma, semmai, appare più razionale l’ipotesi di una proroga della scadenza di detti contratti pari alla durata della prorogatio degli organi di governo, che non quella della scadenza dei contratti stessi, alla quale faccia seguito una nuova costituzione di uffici di staff, con nuove assunzioni.

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