Proventi autovelox, enti nel caos

Fonte: Italia Oggi

Siamo quasi a fine anno ma gli enti locali non sanno ancora come dovranno ripartire i proventi incassati grazie all’utilizzo dei sistemi autovelox. E in assenza del necessario decreto ministeriale saranno guai grossi a primavera anche per rendicontare al ministero come sono stati spesi i soldi delle multe. Sono queste le due emergenze formali per la polizia locale che derivano dalla totale assenza di indicazioni in materia. La questione nasce dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010 che ha riscritto l’art. 142 cds prevedendo che per tutte le violazioni dei limiti di velocità accertate mediante l’impiego di autovelox i relativi proventi devono essere ripartiti in misura uguale fra l’ente dal quale dipende l’organo accertatore e l’ente proprietario della strada restando comunque escluse le strade in concessione.

Le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi ripartiti devono essere destinate alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, comprese le spese relative al personale.

Le nuove disposizioni, a parere dell’Anci, sono divenute operative il 1° gennaio 2013 in seguito alla conversione in legge, con modifiche, del dl n. 16 del 2 marzo 2012. L’art. 142, comma 12-quater del codice impone agli enti locali di trasmettere in via informatica a Roma entro il 31 maggio di ogni anno una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui all’art. 208, comma 1, e all’art. 142, comma 12-bis, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Se la relazione non viene inviata oppure i proventi sono utilizzati in modo difforme da quanto imposto, la percentuale dei proventi spettanti è ridotta, con contestuale responsabilità disciplinare e per danno erariale. Ma in assenza del tanto atteso decreto ministeriale attuativo, si naviga a vista e si procede con grande approssimazione. Utili riferimenti in tal senso possono ricavarsi dalla bozza non ufficiale del decreto ministeriale, il cui testo era stato anticipato in via informale l’anno scorso.

Questa bozza prevede che la relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente va suddivisa su tre sezioni, indicando le informazioni generali, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di propria spettanza di cui all’art. 208, comma 1, e all’art. 142, comma 12-bis, del codice della strada e le informazioni relative alla destinazione dei proventi stessi.

La stessa bozza di dm prevede che sia tenuta una contabilità separata fra i proventi in generale e quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità. In particolare, occorre che risulti la distinzione a seconda che i proventi siano di intera spettanza dell’ente locale, oppure siano soggetti a ripartizione al 50% con l’ente proprietario della strada, oppure derivino dagli accertamenti eseguiti da organi accertatori di altri enti. Ma le problematiche più rilevanti sembrano porsi per la ripartizione che deve essere fatta fra l’ente da cui dipende l’organo accertatore e l’ente proprietario della strada.

L’art. 142, comma 12-bis del codice dispone che la suddivisione di quanto incassato con autovelox e telelaser non si applica alle strade in concessione; sul punto, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un parere dell’8 maggio 2013, ha chiarito che l’esclusione riguarda in particolare le strade statali a eccezione di quelle relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Tecnicamente, gli enti locali potrebbero decidere di concordare autonomamente con gli altri enti le modalità di versamento dei proventi oggetto della suddivisione, mediante accordi o convenzioni.

Ma su questo aspetto, l’attesa che venga emanato il decreto con le norme di dettaglio è tanto più forte in considerazione delle rilevanti questioni di natura contabile.

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