Proroga anche con rate già pagate

Fonte: Il Sole 24 Ore

Per l’aggravarsi della situzione economica il Governo introduce modalità straordinarie in tema di pagamento delle cartelle. Le attuali 72 rate mensili possono infatti diventare 120, con possibilità di una proroga straordinaria del residuo debito per altri 10 anni. Ad esempio, un contribuente che dopo 4 anni avrà già pagato 48 rate, potrà, se in possesso dei requisiti, chiedere una proroga straordinaria del residuo debito per altri 10 anni.

Le regole per la rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo sono state fissate dal decreto dell’Economia del 6 novembre 2013, sulla Gazzetta Ufficiale 262 lo scorso 8 novembre. La norma è contenuta nel decreto del Fare (articolo 52, comma 3, del Dl 69/13, convertito dalla legge 98/13). Si può accedere al pagamento rateale della cartella anche in caso di mancato pagamento degli avvisi bonari a seguito di controlli automatici o di controlli formali delle dichiarazioni. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro. I contribuenti possono ottenere il frazionamento del debito con una richiesta motivata che attesti la situazione temporanea di difficoltà economica del debitore nel caso di debiti per importi non superiori a 50mila euro, senza dover allegare alcuna documentazione.

Ai piani di rateazione ordinari, concedibili fino ad un massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà o in caso di comprovato peggioramento di tale situazione, si affiancano piani di rateazione straordinari, concedibili fino ad un massimo di 120 rate mensili.

I piani di rateazione si distinguono in:

  • rateazione ordinaria, della durata massima di 72 rate;
  • rateazione in proroga ordinaria, della durata massima di 72 rate;
  • rateazione straordinaria, della durata massima di 120 rate;
  • rateazione in proroga straordinaria, della durata massima di 120 rate.

I piani di rateazione straordinari fino a 120 rate mensili si potranno concedere se il debitore si trovi, per ragioni estranee alla sua responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Per la richiesta dei piani straordinari, fermo l’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la comprovata e grave situazione di difficoltà, che prescinde dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata.

L’agente della riscossione concede i piani straordinari se ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. Queste condizioni sussistono quando l’importo della rata:

  • per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’indicatore della situazione reddituale (Isr), rilevabile dalla certificazione dell’indicatore Isee dello stesso nucleo;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile.

A questo fine il debitore allega all’istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata. Di norma, la dimostrazione della condizione di difficoltà economica è basata sul rapporto tra rata teorica e reddito mensile di riferimento per le persone fisiche, e tra rata teorica e valore della produzione per le imprese. La condizione di solvibilità è legata al possesso di fonti stabili di reddito per le persone fisiche, mentre per le società di persone, di capitali e gli altri soggetti collettivi, si può anche dimostrare di avere un indice di liquidità almeno pari a 0,50.

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