Progetti, rischio caos sulla divisione dei premi

Fonte: Il Sole 24 Ore

<p>Come ogni intervento normativo che riguardi voci stipendiali, anche la riscrittura della disciplina sui compensi per la progettazione comporta una serie di problematiche applicative.</p>
<p>L'<a href=”http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5341798″>articolo 13 del Dl 90/2014</a>&nbsp;abroga la vecchia normativa, mentre il successivo&nbsp;<a href=”http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5349225″>articolo 13-bis</a>, inserito in sede di conversione del provvedimento, detta le nuove disposizioni che, per alcuni aspetti, differiscono in maniera sostanziale dalla disciplina ormai non pi&ugrave; applicabile.</p>
<p>Una prima novit&agrave; riguarda l’esclusione del personale con qualifica dirigenziale dai soggetti a cui &egrave; possibile corrispondere il compenso. Risulta chiaro che, d’ora in poi, si dovr&agrave; prestare particolare attenzione nella individuazione dei soggetti che ricoprono i ruoli per i quali &egrave; possibile pagare l’emolumento (responsabile della sicurezza, della direzione lavori, eccetera), per determinare, a priori, le funzioni svolte il dirigente per le quali si dovr&agrave; portare in economia la relativa quota parte di compenso. In ogni caso, il regolamento, che ogni amministrazione dovr&agrave; riadottare per conformalo al disposto del Dl 90/2014, determiner&agrave; tra l’altro i criteri di riparto delle risorse destinate ai dipendenti, tenendo conto delle responsabilit&agrave; assunte, che esulano dall’attivit&agrave; ordinaria, della complessit&agrave; dell’opera, dei tempi e dei costi preventivati. Appare evidente che i parametri imposti dalla norma possono essere oggetto di ampio dibattito circa la loro importanza e il peso da assegnare a ciascuno. Questo implica il grosso rischio di contenziosi, soprattutto in opere con un significativo impatto economico. Relativamente alla quantificazione dei tempi e dei costi degli interventi, questi devono essere pubblicati sul sito dell’amministrazione a mente delle norme sulla trasparenza (articolo 38 del Dlgs 33/2013). Saranno disponibili anche ai dipendenti coinvolti, che non potranno protestare in caso di applicazione delle riduzioni, da definire nel regolamento, per mancato rispetto del budget e del cronoprogramma, fatti salvi i giustificati motivi.</p>
<p>Sicuramente sono da escludere, per espressa previsione normativa, le manutenzione fra gli interventi per i quali &egrave; possibile corrispondere i compensi ex Merloni. Anche in questo caso, la disposizione non brilla per chiarezza non risultando, nel nostro panorama legislativo, una definizione chiara e precisa di &laquo;manutenzioni&raquo;.</p>
<p>La genericit&agrave; della locuzione porta inoltre alla difficolt&agrave; di individuazione delle opere da escludere. Nessun dubbio sulle manutenzioni ordinarie, tra l’altro espunte anche in passato in via interpretativa, mentre le perplessit&agrave; restano sulle manutenzioni straordinarie. Altro elemento spinoso sar&agrave; rappresentato dal possibile, e per niente difficile, comportamento elusivo della norma, che potr&agrave; portare a inquadrare in altre tipologie di interventi, quali le ristrutturazioni, quelle che in realt&agrave; sono manutenzioni.</p>
<p>Da ultimo, il problema della decorrenza delle nuove disposizioni. Su questo punto, nel silenzio della norma, le amministrazioni possono far riferimento alle precedenti esperienze di modifica della percentuale massima prevista per i compensi della progettazione. A proposito dell’andamento altalenante che tale percentuale ha subito negli anni 2009 e 2010, la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la delibera n. 7/2009, ha avuto modo di affermare che il momento rilevante ai fini della quantificazione del compenso &egrave; identificato nel tempo in cui si porta a compimento l’attivit&agrave; incentivata, a nulla rilevando modifiche normative che intervengono fra prestazione e liquidazione del compenso (lettura confermata anche dalla delibera 183/2014 della sezione Emilia Romagna).</p>

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