Progetti, rischio caos sulla divisione dei premi
Fonte: Il Sole 24 Ore
<p>Come ogni intervento normativo che riguardi voci stipendiali, anche la riscrittura della disciplina sui compensi per la progettazione comporta una serie di problematiche applicative.</p>
<p>L'<a href=”http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5341798″>articolo 13 del Dl 90/2014</a> abroga la vecchia normativa, mentre il successivo <a href=”http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5349225″>articolo 13-bis</a>, inserito in sede di conversione del provvedimento, detta le nuove disposizioni che, per alcuni aspetti, differiscono in maniera sostanziale dalla disciplina ormai non più applicabile.</p>
<p>Una prima novità riguarda l’esclusione del personale con qualifica dirigenziale dai soggetti a cui è possibile corrispondere il compenso. Risulta chiaro che, d’ora in poi, si dovrà prestare particolare attenzione nella individuazione dei soggetti che ricoprono i ruoli per i quali è possibile pagare l’emolumento (responsabile della sicurezza, della direzione lavori, eccetera), per determinare, a priori, le funzioni svolte il dirigente per le quali si dovrà portare in economia la relativa quota parte di compenso. In ogni caso, il regolamento, che ogni amministrazione dovrà riadottare per conformalo al disposto del Dl 90/2014, determinerà tra l’altro i criteri di riparto delle risorse destinate ai dipendenti, tenendo conto delle responsabilità assunte, che esulano dall’attività ordinaria, della complessità dell’opera, dei tempi e dei costi preventivati. Appare evidente che i parametri imposti dalla norma possono essere oggetto di ampio dibattito circa la loro importanza e il peso da assegnare a ciascuno. Questo implica il grosso rischio di contenziosi, soprattutto in opere con un significativo impatto economico. Relativamente alla quantificazione dei tempi e dei costi degli interventi, questi devono essere pubblicati sul sito dell’amministrazione a mente delle norme sulla trasparenza (articolo 38 del Dlgs 33/2013). Saranno disponibili anche ai dipendenti coinvolti, che non potranno protestare in caso di applicazione delle riduzioni, da definire nel regolamento, per mancato rispetto del budget e del cronoprogramma, fatti salvi i giustificati motivi.</p>
<p>Sicuramente sono da escludere, per espressa previsione normativa, le manutenzione fra gli interventi per i quali è possibile corrispondere i compensi ex Merloni. Anche in questo caso, la disposizione non brilla per chiarezza non risultando, nel nostro panorama legislativo, una definizione chiara e precisa di «manutenzioni».</p>
<p>La genericità della locuzione porta inoltre alla difficoltà di individuazione delle opere da escludere. Nessun dubbio sulle manutenzioni ordinarie, tra l’altro espunte anche in passato in via interpretativa, mentre le perplessità restano sulle manutenzioni straordinarie. Altro elemento spinoso sarà rappresentato dal possibile, e per niente difficile, comportamento elusivo della norma, che potrà portare a inquadrare in altre tipologie di interventi, quali le ristrutturazioni, quelle che in realtà sono manutenzioni.</p>
<p>Da ultimo, il problema della decorrenza delle nuove disposizioni. Su questo punto, nel silenzio della norma, le amministrazioni possono far riferimento alle precedenti esperienze di modifica della percentuale massima prevista per i compensi della progettazione. A proposito dell’andamento altalenante che tale percentuale ha subito negli anni 2009 e 2010, la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la delibera n. 7/2009, ha avuto modo di affermare che il momento rilevante ai fini della quantificazione del compenso è identificato nel tempo in cui si porta a compimento l’attività incentivata, a nulla rilevando modifiche normative che intervengono fra prestazione e liquidazione del compenso (lettura confermata anche dalla delibera 183/2014 della sezione Emilia Romagna).</p>
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