Progettazioni, largo all’in house

Fonte: Italia Oggi

E’ legittimo l’affidamento di attività di progettazione da parte di un ente locale ad una società in house, anche se costituita per lo svolgimento di servizi pubblici locali; la società in house, costituita dall’ente locale, deve essere considerata stazione appaltante e deve affidare eventuali incarichi a terzi seguendo le procedure del Codice e del regolamento. E’ quanto afferma il Tar Toscana, sez. I, con la sentenza del 13 giugno 2011 n. 1041, sul ricorso presentato da un Ordine provinciale che aveva eccepito la presunta illegittimità di un affidamento di progettazione ad una società in house di un ente locale, costituita per la gestione di servizi pubblici locali. Il Tar in primo luogo chiarisce che l’art. 90 del Codice dei contratti pubblici ammette che le amministrazioni pubbliche possano svolgere progettazione di opere pubbliche mediante affidamento ad una società in house della stazione appaltante che viene a configurarsi come un proprio ufficio tecnico. Tutto ciò presuppone, però, che sulla società medesima il comune eserciti un controllo penetrante (il cosiddetto «controllo analogo»), il quale esclude che la società in house essa possa operare autonomamente. Inoltre, il fatto che l’ufficio tecnico della società operi unicamente a favore dell’affidante e sotto il suo diretto controllo, porta ad escludere che nella fattispecie si sia realizzato un affidamento esterno da parte della stazione appaltante, violando il Codice dei contratti pubblici. Da ciò deriva che tale società deve essere ricompresa nel concetto di stazione appaltante «poiché quest’ultima non si configura quale soggetto esterno all’amministrazione medesima ma, analogamente ai suoi uffici interni, ne rappresenta una parte integrante, sia pure giuridicamente separata». Pertanto se la società in house dovesse successivamente affidare a terzi incarichi di progettazione sarà comunque tenuta ad applicare le norme del Codice dei contratti pubblici. Inoltre il Tar chiarisce che è del tutto irrilevante che la società in house sia stata costituita dal comune per lo svolgimento di servizi pubblici locali nei quali non sono comprese le attività di progettazione delle opere pubbliche, né la direzione lavori né il collaudo dette stesse: «la normativa sui servizi pubblici locali non esclude che la società la quale gestisca un servizio pubblico locale possa svolgere anche altre attività», fra cui anche la progettazione.

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