Processo tributario telematico

Dal 15 maggio prossimo scattano nuove regole nel processo tributario. Che si aggiorna e apre alle comunicazioni via posta elettronica nei confronti delle parti in causa, da parte delle Commissioni tributarie. Questo l’effetto del decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 26 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 di ieri, recante “Regole tecniche per l’utilizzo, nell’ambito del processo tributario, della Posta elettronica certificata (Pec), per le comunicazioni di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992”. La disposizione, spiega una nota del dipartimento guidato da Fabrizia Lapecorella, anticipa, di fatto, l’attuazione dell’informatizzazione del processo tributario, limitatamente alle comunicazioni poste a carico degli Uffici di segreteria delle commissioni tributarie, e consente di rendere più efficiente l’attività delle commissioni tributarie “con evidenti e diretti vantaggi sia per le procedure poste a carico del personale amministrativo delle commissioni stesse che per le parti coinvolte nel processo tributario”. In particolare viene stabilito il principio secondo il quale le comunicazioni devono essere effettuate all’indirizzo di Pec dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, il tutto anche nell’ottica di contenere i costi per la spedizione della comunicazione a mezzo raccomandata. Interessate dal provvedimento sono le comunicazioni di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546, vale a dire le comunicazioni e le notificazioni alle parti che proprio in virtù della norma, aggiunta dal d.l. 98 del 2011, possono essere fatte in formato elettronico. Le commissioni tributarie si avvalgono del servizio di posta elettronica certificata fornito dalla Sogei, e il provvedimento spiega inoltre che la comunicazione diretta agli enti impositori può essere fatta in forma cumulativa. Sempre per quanto riguarda gli enti impositori, l’indirizzo di posta elettronica certificata è quello individuato dall’articolo 47, comma 3, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, consultabile anche nel sito dell’indice delle pubbliche amministrazioni (Indice PA). Relativamente invece alla variazione dell’indirizzo di Pec, che produce effetti dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata all’ufficio di segreteria della commissione tributaria “al fine di semplificare la gestione automatizzata della variazione degli indirizzi di Pec tra uffici della pubblica amministrazione”, si legge nel decreto ministeriale, “gli enti impositori possono comunicare detta variazione mediante una dichiarazione cumulativa, diretta all’ufficio di segreteria della commissione tributaria competente. L’adeguamento della disposizioni del decreto alle novità tecnologiche, sarà fatto con altri decreti a cadenza almeno biennale, in modo da tenere conto dell’evoluzione scientifica e tecnologica e sentito il parere di DigitPA.  

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