Procedure più snelle all’anagrafe

Fonte: Italia Oggi

Procedure più veloci e snelle per le iscrizioni e variazioni anagrafiche. Gli ufficiali di anagrafe, infatti, dovranno procedere alla registrazione delle dichiarazioni effettuate dai cittadini entro due giorni lavorativi dalla data delle stesse. Entro 45 giorni, poi, lo stesso ufficiale di anagrafe dovrà accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione per la registrazione.
In caso di irregolarità accertate e in mancanza delle osservazioni difensive prodotte dai cittadini, sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente.
È quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n.154, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute all’articolo 5 del decreto-legge n.5/2012 (meglio noto come decreto semplificazione e sviluppo) in materia di variazioni anagrafiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e che entrerà in vigore il prossimo 25 settembre.
Molte le novità in materia che, a breve, semplificheranno la vita dei cittadini. Innanzitutto, si accorciano i tempi relativi al procedimento di iscrizione e variazione anagrafica. L’ufficiale di anagrafe che riceve un’istanza in tal senso dal cittadino è tenuta a «lavorarla» entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione della stessa. Qualora si tratti di iscrizione anagrafica per trasferimento da altro comune, è sempre l’ufficiale di anagrafe che, dopo l’iscrizione, trasmette al comune di provenienza (o all’Aire se il cittadino risiedeva all’estero), i dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, così da permettere al comune di provenienza una celere cancellazione dal proprio data base. Nel dpr è chiarito altresì che fino a quando il «nuovo» comune non riceve dal precedente i file relativi ai cittadini migranti, l’ufficiale d’anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia comunque certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia e ogni altro dato detenuto dallo stesso. È prevista anche la segnalazione alla Prefettura competente, qualora il comune di provenienza non trasmetta, entro cinque giorni, la documentazione relativa al cittadino che si è trasferito.
L’ufficiale di anagrafe, poi, ha 45 giorni di tempo per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini interessati. Qualora dovessero riscontrarsi anomalie, l’ufficiale è tenuto a inviare una comunicazione cui il cittadino è tenuto a produrre proprie osservazioni. Se queste non si presentano o le stesse non sono sufficienti a rimuovere le cause ostative, viene ripristinata di diritto la situazione precedente. Diverso il caso in cui l’ufficiale di anagrafe non invia nulla. In questi casi, il procedimento di variazione o iscrizione si intende correttamente perfezionato.
Il dpr in esame poi, introduce l’obbligo per gli uffici di anagrafe di intestare a ogni singolo cittadino residente una scheda individuale che riporti i dati anagrafici, il codice fiscale, la cittadinanza, l’indirizzo di residenza. In questa scheda, utile ai fini Istat, devono altresì essere indicati i dati relativi alla la paternità e la maternità, gli estremi dell’atto di nascita, lo stato civile, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio e, infine, gli estremi della carta d’identità.
Infine, massima trasparenza anche sui siti internet delle amministrazioni locali. L’amministrazione locale, infatti, è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale, tutti gli indirizzi, anche quelli di posta elettronica, ai quali i cittadini potranno inoltrare le dichiarazioni di variazione o iscrizione anagrafica.

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