DOMANDA POSTA AL CHATBOT. Nel caso in cui la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia ritenuto sussistere le condizioni che impongono di rideterminare il risultato di esercizio di annualità pregresse, cosa occorre fare?
RISPOSTA. Nel caso in cui la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia ritenuto sussistere le condizioni che impongono di rideterminare il risultato di esercizio di annualità pregresse, l’Ente locale deve adottare le necessarie misure correttive indicate dalla Corte stessa. In particolare:
1. La Sezione regionale assegna un termine all’ente per adottare “le necessarie misure correttive previste dall’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.
2. Entro tale termine, l’ente deve provvedere ad adottare le misure correttive indicate, che possono includere la rideterminazione dei risultati di esercizio delle annualità precedenti.
3. Allo scadere del termine, la Sezione regionale verifica con una seconda deliberazione l’effettiva adozione delle misure correttive da parte dell’ente.
4. L’esito di questa verifica può essere:
– La presa d’atto dell’adozione delle misure correttive e conseguente riconduzione della situazione finanziaria dell’ente alla normalità.
– L’accertamento dell’inadempimento delle misure correttive dettate con la prima deliberazione.
5. In caso di inadempimento, la Sezione trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
6. L’ente ha un’ulteriore possibilità di adottare le misure correttive entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti al Prefetto.
7. Trascorsi i 30 giorni, la Sezione con una terza deliberazione accerta:
– Il perdurare dell’inadempimento e la sussistenza delle condizioni di dissesto
– Oppure prende atto dell’adozione, in extremis, delle misure correttive
È importante sottolineare che l’obiettivo principale di questo processo è quello di ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente e ricondurre la gestione alla normalità. L’ente deve quindi impegnarsi ad adottare tempestivamente ed efficacemente le misure correttive indicate dalla Corte dei conti per evitare conseguenze più gravi come l’avvio della procedura di dissesto guidato.
Fonti
Guida Normativa – vol.2
Il controllo di regolarità contabile corrisponde certamente all’interesse generale dell’ordinamento, ma questo non esclude la sussistenza anche dell’interesse dell’ente controllato tutte le volte che le “pronunce” delle Sezioni regionali pongano all’attenzione “gravi irregolarità contabili” relative al bilancio preventivo, che possono essere elimi- nate nel corso dell’esercizio adottando le necessarie “misure correttive” di variazione del bilancio. Collaborativo è anche il controllo della Corte che si realizza con riguardo al rendiconto. In questo caso, infatti, se non è più possibile intervenire per modificare un atto contabile divenuto definitivo nella rappresentazione di una gestione che si è svolta in modo irregolare, tuttavia gli accertamenti e le pro- nunce della Corte sono ancora in grado di produrre effetti diretti e indiretti a vantaggio dell’ente, tenuto a seguire percorsi di risanamento in gran parte già previsti dalla legge.
Guida Normativa – vol.2
Sez. reg. di controllo per il Piemonte ha affermato che l’ente locale può rivedere tutte le partite di bilancio sia della gestione di competenza che delle gestioni passate con rettifiche ed integrazioni, purché in ossequio ai principi contabili, e in particolare, di quello della salvaguardia del conto dei residui da quello del- la competenza e del principio di veridicità. Pertanto, corte dei conti: l’ attività di controllo e la giurisdizione di responsabilità – Parte 31 1849 in caso di errori nel rendiconto dell’esercizio accertati dopo la relativa approvazione, non è possibile assegnare alle riscritture un effetto retroattivo sulla gestione di competenza di quell’esercizio, in quanto significherebbe vanificare la funzione di veridicità “storica” insita nel rendiconto e ne sarebbe inevitabilmente pregiudicata la funzione certificativa del rendiconto redatto ai sensi degli articoli artt
Guida Normativa – vol.2
Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all’ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell’organo di revisione economico- finanziaria dell’ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l’ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell’organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.
Guida Normativa – vol.2
Nel caso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccerta- mento parziale di tali residui reimputandoli all’esercizio in corso. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Il riaccertamento dei residui può essere effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto. In tal caso la variazione di bilancio per reimputare gli impegni ed accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili è effettuata, con delibera di giunta, trasmessa al tesoriere, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato.
Guida Normativa – vol.2
I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. L’art. 243-quater è particolarmente rilevante per l’attività dei revisori. Esso disciplina l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e il controllo sulla relativa attuazione.
Guida Normativa – vol.2
Area IV – l’ordinamento finanziario, tributario e contabile 1370 3.7. La rimodulazione Se durante la fase di attuazione del piano di riequilibrio emerge, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è ora riconosciuta (cfr. art. 243-quater, c. 7-bis, Tuel) all’ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In caso di esito positivo della procedura, l’ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell’organo di revisione economico-finanziaria.
Guida Normativa – vol.2
I commi 2 e 2-bis del citato art. 6, dispongono quanto segue: “2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto e dell’articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Cor- te dei conti, le necessarie misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
Guida Normativa – vol.2
La normativa nulla stabilisce in ordine alle “misure correttive” da adottare e alle conseguenze della loro mancata adozione (così come sugli effetti delle gravi irregolarità non più correggibili, quali quelle emergenti dal rendiconto). Più puntuali disposizioni sono contenute nella legge n. 174/2012 e ss.mm., anch’esse però aperte ad un ampio margine di superamento. Questo tipo di controllo, che la Corte esercita con il concorso degli organi di revisione, non perde il carattere collaborativo con le Amministrazioni lo- cali e non va confuso con il tradizionale controllo di legittimità di carattere repressivo, attesa la peculiarità, e la maggiore incisività, di questa collaborazione che agisce anche sul momento programmatico della gestione.
Guida Normativa – vol.2
3. Il procedimento Nel caso in cui dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo, anche a seguito delle verifiche opera- te dalla Ragioneria Generale dello Stato, emergano: – comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria; – violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata; – irregolarità contabili; – o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale; in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie mi- sure correttive (indicate dalla medesima Corte), la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011.
Guida Normativa – vol.2
Hanno stabilito, al riguardo, che non è ammissibile il venir meno dei controlli di regolarità e legittimità attribuiti alla Corte dei conti, al fine di prevenire gli squilibri di bilancio, in pendenza dell’istruttoria sul piano di riequilibrio, giacché la continuità della gestione amministrativa e degli esercizi finanziari esclude che la situazione finanziaria dell’ente si cristallizzi alla data di presentazione del piano o della sua rimodulazione/riformulazione, potendosi evolvere in senso positivo, o in senso negativo, migliorando o peggiorando lo squilibrio. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione (sent. n. 24/2018/el, depositata in data 6/9/2018 su ricorso per l’annullamento della deliberazione della Sez. controllo per la Regione Campania n. 52/2018, ha deliberato il diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune ricorrente, valutandone la non congruenza ai fini del riequilibrio.
Guida normativa per l’Amministrazione Locale
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Guida normativa per l’Amministrazione Locale
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Autori Vari | Maggioli Editore 2025
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