Possibile in teoria l’addio alla Tarsu

Regimi diversi. Passaggio sconsigliabile senza un quadro giuridico certo

Il Sole 24 Ore
5 Luglio 2010
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Dal 1° luglio di nuovo è possibile effettuare il passaggio alla Tia, ma con efficacia dal 1° gennaio 2011. Lo prevede l’articolo 5, comma 2-quater della legge 13/09, che consente ai comuni di introdurre la Tia in assenza del regolamento statale che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno. Va subito detto che il differimento al 1° gennaio 2011 dipende dall’articolo 52, comma 2, del Dlgs 446/97, secondo cui un’eventuale modifica regolamentare ha efficacia solo dal 1° gennaio successivo. L’applicazione da quest’anno sarebbe stata possibile solo in caso di adozione del nuovo regolamento comunale entro il 30 giugno 2010, data ultima prevista per l’approvazione del bilancio di previsione 2010, ma la norma non consentiva ai comuni di decidere in anticipo rispetto all’eventuale adozione del regolamento statale. D’altronde un passaggio alla Tia dal 1° luglio 2010 non trova solo impedimenti giuridici, ma anche ostacoli operativi, essendo impensabile gestire una stessa annualità con due entrate diverse. Il passaggio alla Tia resta comunque una scelta discrezionale, non obbligatoria, e sconsigliabile poiché non è chiaro a quale normativa i comuni dovranno fare riferimento e quali criteri dovranno applicare per la sua determinazione. Si tratta di capire quali siano le «disposizioni legislative e regolamentari vigenti» indicate dalla norma. Va anzitutto esclusa la possibilità di applicare l’articolo 49 del Dlgs 22/97 – che ha consentito a 1.200 comuni di attivare la tariffa in via sperimentale – poiché è stato abrogato dal codice ambientale. Altrettanto deve affermarsi sull’articolo 238 del Dlgs 152/ 06, che istituisce la nuova tariffa, non ancora in vigore perché manca il regolamento statale. Né appare possibile un aggancio con l’articolo 14, comma 33, del Dl 78/10, poiché manca nella legge 13/09 un riferimento espresso all’articolo 238 del Dlgs 125/06, quindi non sarebbe neppure immaginabile un “ibrido” tra il citato articolo 238 e il Dpr 158/99 (metodo normalizzato). Resta quindi il Dpr 158/99 l’unico provvedimento «vigente » cui fare riferimento. Sorge però il problema della copertura integrale dei costi del servizio, imposta dal Dpr 158/99, a differenza di quella graduale prevista dal codice ambientale. Inoltre, occorrerebbe coprire anche i costi amministrativi, di accertamento e riscossione (previsti dal metodo normalizzato), oggi non coperti dalla Tarsu. In presenza di uno scenario incerto è quindi consigliabile rimanere a Tarsu, potendo effettuare un avvicinamento alla Tia attraverso l’introduzione di alcuni criteri di determinazione presenti nel metodo normalizzato, prevedendo ad esempio il numero dei componenti il nucleo familiare. Ciò anche al fine di evitare un doppio passaggio regolamentare: il primo, facoltativo, in assenza del regolamento statale; il secondo, obbligatorio, quando tutti i comuni dovranno abbandonare il regime della Tarsu per passare alla nuova Tia prevista dal codice ambientale.

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