Permessi light e sportello unico per i cantieri

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

Puntuale come ormai succede da un paio d’anni, con l’ultimo decreto sviluppo arriva anche un pacchetto di semplificazioni edilizie. Questa volta, però, accanto al consueto ritocco delle procedure, il Governo gioca la carta dell’attività amministrativa: lo sportello unico dell’edilizia, infatti, è destinato a diventare un front-office universale per cittadini, imprese e professionisti. Di fatto, i funzionari comunali dovranno dialogare con tutte le amministrazioni coinvolte – dalle soprintendenze al genio civile – raccogliendo gli atti e permessi necessari. E convocando, quando serve, una conferenza di servizi per accelerare la decisione.
L’attuazione
Tra le righe del Dl 83/2012 (convertito dalla legge 134) si annida una rivoluzione che potrebbe spazzare via in un solo colpo tutte le frasi come «non è di nostra competenza» e «si rivolga a un altro ufficio». Ma tutto dipenderà dall’attuazione concreta delle nuove regole, che pongono una sfida organizzativa molto impegnativa a Comuni già sotto pressione per il blocco del turn-over e il patto di stabilità.
Il rischio, quindi, è che l’accentramento delle pratiche in un unico ufficio si traduca in un allungamento dei tempi. Senza che i cittadini possano rivolgersi alle altre amministrazioni per procurarsi gli atti o accelerare l’iter. Proprio per scongiurare questi inconvenienti è stato assegnato ai Comuni un termine di sei mesi per implementare le nuove procedure, ed è stato previsto anche un meccanismo che – in caso di inerzia – consentirà ai cittadini di far intervenire un funzionario che si “sostituirà” a quello inadempiente.
Un possibile effetto a doppio taglio è contenuto anche in un’altra delle novità inserite nel decreto sviluppo, e cioè l’estensione alla Dia di tutte le autocertificazioni previste dalla Scia. Il vantaggio è evidente: il professionista certifica il possesso di tutta una serie di requisiti e non serve reperire alcuna documentazione. Ma, di contro, dove le norme sostanziali non sono chiarissime – e spesso succede – il tecnico è chiamato ad assumersi una grande responsabilità, sia nei confronti dell’amministrazione (che potrebbe bloccare i lavori anche dopo i canonici 30 giorni azionando il potere di autotutela) sia nei confronti del committente (che potrebbe chiedere il risarcimento dei danni derivanti da eventuali errori). Non è un caso, a ben vedere, che poche imprese abbiano scelto il permesso di costruire con il silenzio-assenso (introdotto un anno fa dal Dl 70/2011) preferendo invece avere un via libera esplicito ai lavori.
I vincoli
Tutta da sperimentare è anche la semplificazione nei casi di interventi in zone vincolate: finora il dialogo preventivo e informale tra professionista e tecnici della soprintendenza è servito in molti casi ad avvicinare le parti, a plasmare i progetti in modo da rendere più facile il parere favorevole dell’organo di tutela.
Cosa succederà ora che di fatto tecnici e privati saranno “scavalcati” dallo sportello? L’accentramento riuscirà a garantire la stessa flessibilità anche di fonte a soprintendenze in perenne deficit di organico?
Dubbi di non poco conto se si pensa che in alcune regioni italiane metà del territoro italiano è coperta da un vincolo, ambientale o paesaggistico. E che dunque conquistare anche attraverso il dialogo e la flessibilità il via libera degli enti incaricati della tutela è un passaggio cruciale per molti interventi edilizi. Insomma: anche per quest’ultima innovazione normativa occorre quanto meno un primo periodo di sperimentazione, e magari qualche chiarimento interpretativo, un po’ come è capitato con la Scia.
Del resto sulle procedure edilizie – dopo le modifiche normative degli ultimi due anni – resta poco da semplificare: è ormai notevolmente ampliata l’area dell’edilizia libera, con il nuovo strumento della comunicazione di inizio attività che assomiglia da vicino alla Dia ma consente di iniziare subito i lavori anche per la manutenzione starordinaria (Dl 40/2011), fino all’ultima deregulation contenuta proprio nel decreto sviluppo che ha portato in edilizia libera le modifiche interne e il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati di impresa.
Il tutto in nome di un effetto anticrisi attribuito da sempre ai lavori edili. Ma al di là delle semplificazioni di procedure e organizzative, una forte spinta adesso è attesa dai robusti incentivi fiscali, cioè da quel 50% di detrazione sulle spese di ristrutturazione fino a 96mila euro che proprio il decreto sviluppo ha portato con sé, a partire dal 26 giugno scorso e fino al 30 giugno 2013.

Le novità più importanti

Sportello unico

IL CITTADINO E L’IMPRESA FRONT-OFFICE UNICO
Ha un solo front-office con cui dialogare per le pratiche edilizie, finisce il pellegrinaggio da un ufficio pubblico all’altro per procurarsi le “carte” necessarie ad avviare gli interventi. Di contro deve attendere che gli uffici pubblici forniscano pareri, autorizzazioni e atti amministrativi allo sportello unico e non può anticipare i tempi procurandosi in anticipo e in autonomia i documenti necessari

FUNZIONARIO RESPONSABILE
Trova un funzionario responsabile della pratica, e riceve telefono e mail per contattarlo

DIALOGO PIÙ FACILE
Può inviare le domande per raccomandata con ricevuta di ritorno senza recarsi di persona allo sportello

IL TECNICO E PROFESSIONISTA UN UNICO UFFICIO
Deve indirizzare allo sportello tutte le domande relative all’attività edilizia (comunicazioni con o senza relazione asseverata, Scia, Dia, permessi di costruire, certificati di agibilità), comprese quelle per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili senza allegare altri documenti già in possesso della Pa, comprese le planimetrie

PIÙ DATI DA ASSEVERARE
Deve asseverare la conformità degli interventi sotto tutti i profili, senza più avvalersi di autorizzazioni pubbliche o altri documenti (tranne per i vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, oppure per gli atti di difesa, pubblica sicurezza, immigrazione,asilo, cittadinanza, giustizia e finanze)

IL FUNZIONARIO PUBBLICO

PIÙ ORGANIZZAZIONE
Deve organizzarsi per ricevere le domande anche via posta e fornire a ogni pratica un interlocutore responsabile entro il 12 febbario 2013

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI
Deve attivare il dialogo con tutti gli altri uffici pubblici per acquisire i documenti necessari

LA CONFERENZA
Per le domande di permesso di costruire se entro 60 giorni non sono arrivati gli assensi necessari deve indire la conferenza di servizi e deciderne l’esito

I RESPONSABILI ONLINE
Deve individuare e pubblicare sul sito internet il soggetto incaricato dell’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del Sue che dovrà sbloccare la pratica nella metà del tempo originariamente previsto

Opere edilizie

MODIFICHE SUI CAPANNONI
Basta la comunicazione di inizio attività per le modifiche interne e i cambi di destinazione d’uso dei fabbricati d’impresa, ma resta la necessità di rivolgersi a un tecnico per preparare l’asseverazione

ASSEVERAZIONE NECESSARIA
Basta la comunicazione di inizio attività per le modifiche interne e i cambi di destinazione d’uso dei fabbricati d’impresa, ma resta la necessità di rivolgersi a un tecnico per preparare l’asseverazione

I CONTROLLI
Deve verificare la regolarità delle domande presentate e l’effettiva conformità urbanistica e a ai regolamenti edilizi

STOP AI LAVORI
Può intervenire a bloccare lavori anche a termine scaduto annullando in autotutela l’atto ritenuto illegittimo

Controlli e sanzioni

REATO DI FALSO
Se fornisce con dolo o colpa al professionista un dato non corretto, alterando la realtà risponde di falso (articoli 359 e 481 del Codice penale)

ATTIVITÀ FAI-DA-TE
Per gli interventi realizzabili in edilizia libera (tipologia ora aumentata, da ultimo ammesso anche il cambio di destinazione d’uso dei capannoni) grava solo sul cittadino l’onere di qualificare il lavoro, verificare che sia realizzabile senza titolo abilitativo e accertare la mancanza di vincoli che permette di intervenire senza l’aiuto di un professionista qualificato

PIÙ RESPONSABILITÀ
Con l’aumento delle ipotesi di asseverazione, crescono anche i rischi di danni o ritardi azionabili dal committente

SANZIONI DISCIPLINARI
Responsabilità maggiore anche nei confronti della pubblica amministrazione. Se il professionista assevera la conformità urbanistica di un intervento edilizio pur sapendo che è contrario al regolamento edilizio (con dolo o colpa grave) incappa nei reati di falso.
Se viene provato che il fatto è commesso con dolo o colpa si rischia l’arresto fino a un anno e le sanzioni disciplinari decise dall’Ordine

DANNI DA RISARCIRE
In caso di blocco dei lavori illegittimo o di ritardo ingiustificato nell’emissione del provvedimento favorevole l’amministrazione è tenuta a risarcire i danni, a meno che non si tratti di errore scusabile

SANZIONI AI «FANNULLONI»
In caso di inerzia del responsabile del procedimento va individuato il soggetto a cui attribuire poteri sostitutivi, che dovrà sbloccare la pratica nella metà del tempo originariamente previsto e segnalare il dipendente inadempiente all’ufficio per i provvedimenti disciplinari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *