Permessi al capogruppo

Fonte: Italia Oggi

Un consigliere comunale, dipendente di una ditta privata e unico rappresentante di un partito in consiglio comunale, nel corso del mandato è confluito in altro gruppo consiliare, lasciando il gruppo di appartenenza non rappresentato; successivamente è rientrato nella originaria lista di provenienza. È possibile riconoscere a tale amministratore locale i permessi di cui all’art. 79, comma 4, del dlgs n. 267/2000 o, invece, è necessario, per fruire del beneficio richiesto, che il gruppo consiliare sia comunque formato da almeno due unità? E la lista originaria di appartenenza può considerarsi di nuovo in vita su semplice dichiarazione del soggetto interessato? L’art. 79, comma 4, del dlgs. n. 267/2000 prevede che «i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre hai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese». La norma prevista dall’art.79, comma 4 del dlgs n. 267/2000, fa riferimento alla figura di «presidente del gruppo consiliare», pertanto i permessi sopraindicati possono essere fruiti dall’amministratore che ricopre la carica di «capogruppo consiliare» solo nel caso in cui, in base a norme statutarie e regolamentari del comune, la figura di capogruppo consiliare è in tutto assimilabile, per compiti e attribuzioni, a quella di presidente di gruppo consiliare. Poiché il numero minimo dei componenti dei gruppi consiliari è lasciato all’autonomia tanto statuaria che regolamentare dell’ente locale, non possono non riconoscersi al consigliere, unico componente del gruppo, le prerogative, compresi i permessi di cui all’art. 79, comma 4 del dlgs n. 267/2000, riconosciute al presidente del gruppo consiliare, perchè di fatto ricopre tale incarico. Inoltre il consigliere, ritornando nell’originaria lista di appartenenza, poiché unico rappresentante del gruppo consiliare, può fruire nuovamente dei permessi di cui all’art. 79, comma 4, del dlgs n. 267/2000 naturalmente dandone comunicazione scritta al sindaco.

DELIBERE CONSIGLI PROVINCIALI
Sono valide le deliberazioni adottate da un consiglio provinciale prima che ne fosse ridefinita la composizione? Il Consiglio di stato, con parere della I sez., n. 666 del 10/7/2000 ha affermato che «il carattere retroattivo degli effetti derivanti dall’annullamento delle elezioni comunali trova un limite nel generale principio di conservazione degli atti secondo il quale gli atti posti in essere dal consiglio (prima che la illegittimità della sua elezione sia dichiarata) costituiscono espressione di un rapporto organico di fatto e sono dunque validi anche nei casi in cui non attengono a funzioni indifferibili». Il predetto principio, sostanzialmente affermato anche dall’Adunanza plenaria del Consiglio di stato (13/10/1982, n. 374), ha trovato ulteriore conferma nella sentenza del Tar Sardegna Cagliari, sez. I, 26/4/2006, n. 801 il quale ha puntualizzato che «la pronuncia di correzione dei risultati elettorali con la sostituzione di un candidato in luogo di altro candidato, proprio per il suo carattere correttivo dei risultati elettorali, ha effetto ex nunc costitutivo di un diritto (ius ad officium) a favore del nuovo eletto. Da essa non consegue pertanto l’annullamento degli atti deliberati dal consiglio cui ha partecipato il consigliere erroneamente e illegittimamente proclamato eletto, atti che per il principio del funzionario di fatto rimangono pienamente produttivi di effetti, sia per un’esigenza di tutela dei terzi e sia per ragioni d’imputabilità all’ente degli atti posti in essere da chi appaia titolare dell’organo». ORDINE DEL GIORNO Un consigliere comunale, nella sua qualità di capo gruppo, ha chiesto quale competenza sia riservata ai capigruppo consiliari in materia di predisposizione dell’ordine del giorno del consiglio comunale? L’ art. 38 del dlgs. n. 267/2000, al comma 2, rinvia ad apposito regolamento «il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto» demandando allo stesso le modalità per la convocazione, nonché per la presentazione e la discussione delle proposte. Ne deriva che l’imputazione di specifiche funzioni alla conferenza dei capigruppo (connotate, secondo la scelta operata dall’ente da maggiore o minore ampiezza), non può prescindere dal suo recepimento in apposite previsioni statutarie e regolamentari nel contesto della generale disciplina sul funzionamento del consiglio.

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