Per l’abitazione principale non si paga più l’acconto L’annuncio: niente saldo

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il decreto legge approvato ieri dal Governo mette il timbro dell’ufficialità sulla cancellazione dell’acconto dell’Imu. Le somme che non sono state versate a giugno su 19,7 milioni di prime case non dovranno più essere pagate. Sul saldo di dicembre, invece, non c’è ancora una norma di legge, ma l’impegno politico a trovare entro metà ottobre le risorse necessarie ad azzerare per tutto il 2013 l’Imu sull’abitazione principale. Il testo entrato ieri pomeriggio in Consiglio dei ministri, comunque, non interviene sulla definizione di «abitazione principale». Quindi, per individuare con esattezza gli immobili che in prospettiva saranno esenti dall’imposta, occorre partire dalla definizione legislativa contenuta nel decreto salva-Italia (articolo 13, Dl 201/2011) e dagli orientamenti interpretativi e di prassi (si vedano anche le schede in pagina).

Ai fini Imu, l’abitazione principale è l’unica unità immobiliare nella quale il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente. I requisiti della residenza e della dimora abituale devono coesistere (il Dl introduce un’eccezione per gli appartenenti a Forze armate e di polizia). Così, non è considerata abitazione principale la casa posseduta nel Comune in cui il proprietario lavora, se questi ha conservato la residenza anagrafica altrove. L’abitazione principale, poi, non va confusa con l’unica casa posseduta da un soggetto che però risiede in un altro immobile (in affitto, per esempio).

L’abitazione principale deve inoltre essere un’unica unità immobiliare: in presenza di due abitazioni contigue e autonomamente accatastate, una sola è esente anche se entrambe sono unitariamente adibite a dimora della famiglia. Per applicare l’esenzione occorre l’accatastamento unitario dei due immobili. La situazione dovrebbe essere diversa se l’accatastamento unitario fosse impedito dalla distinta titolarità degli immobili (per esempio, uno del marito e l’altro della moglie). Dovrebbe bastare l’accatastamento unitario fatto «ai soli fini fiscali», cui si attribuiscono due rendite considerando le due abitazioni come porzioni di unica unità immobiliare.

Insieme a ogni abitazione principale sono agevolate le sue pertinenze: nel limite, però, di un’unità immobiliare per ciascuna delle categorie C/2 (magazzini, soffitte e cantine), C/6 (box auto) e C7 (tettoie), per un massimo quindi di tre. Non rileva il loro eventuale accatastamento autonomo. Se una di esse è accatastata con l’abitazione, va trattata come tale. Qui i Comuni non hanno potere regolamentare.

L’immobile a uso gratuito di un parente non si considera abitazione principale, neanche in presenza di clausole regolamentari del Comune, a differenza di quanto accadeva con l’Ici.

Inoltre, la qualifica di abitazione principale va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali sussistono le condizioni di legge. A questi fini, un periodo di almeno 15 giorni si considera pari a un mese. Così, per chi cambia residenza per esempio il 20 novembre, la vecchia abitazione principale sarà esente – in prospettiva – per tutto il mese di novembre.

Restano tassate le prime case iscritte in catasto nelle categorie di pregio (A/1, A/8 e A/9), che già hanno versato l’acconto di giugno. In questi casi, l’aliquota base è 0,4%, che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2 per cento. La detrazione base è di 200 euro, ma i Comuni possono elevarla, anche in modo differenziato in funzione delle condizioni economiche dei possessori. La detrazione base è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che risiede e dimora nell’abitazione, anche se non a carico dei genitori. La maggiorazione per i figli può arrivare fino a 400 euro e al momento è prevista solo per il 2013.

I PUNTI CARDINE

L’ESENZIONE PROMESSA

Da giugno a settembre
Con il decreto legge varato ieri dal Consiglio dei ministri è stata sancita l’esenzione dall’Imu dell’abitazione principale per quanto riguarda la prima rata, quella che si sarebbe dovuta pagare a giugno e che era stata sospesa sino al 16 settembre. C’è l’impegno politico – non ancora inserito in una norma di legge ma solo annunciato nella conferenza stampa che si è tenuta dopo il Consiglio – di arrivare anche alla cancellazione del saldo del 16 dicembre per tutti i soggetti che non hanno versato l’acconto. Nei fatti, il nodo da sciogliere era e resta quello della copertura, che si intreccerà inevitabilmente al recupero delle risorse necessarie a evitare l’aumento dell’Iva, in calendario dal 1° ottobre

LE CASE DI LUSSO

Gli ultimi a pagare
Sono fuori dall’esenzione della prima rata (e presumibilmente anche della seconda) le abitazioni chiamate impropriamente “di lusso”, cioè quelle appartenenti alle categorie catastali A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (palazzie e castelli di eminenti pregi storico-artistici). In tutto, però, si tratta di poco più di 73mila unità immobiliari, una goccia nel mare contro i circa 19,7 milioni di abitazioni principali. Oltretutto, tra le case di pregio, ci sono anche molte seconde case, il che riduce ulteriormente i numeri in gioco

VERSO LA SERVICE TAX

Obiettivo 2014
Nelle prime bozze di decreto circolate ieri in vista del Consiglio dei ministri appariva anche una «norma ponte» che prefigurava l’introduzione della service tax a partire dall’anno prossimo. La norma non appare nell’ultima bozza, ma in ogni caso non aveva un contenuto di dettaglio e la sua assenza non implica l’abbandono del progetto. La service tax, dal 2014, dovrebbe superare l’Imu e la Tares sui rifiuti, fondendole in unico tributo con due componenti, una legata al possesso e l’altra all’occupazione dell’immobile (il che potrebbe implicare – a seconda di come sarà strutturato il nuovo tributo – un suo parziale trasferimento dal proprietario all’inquilino)

LE AGEVOLAZIONI

Addio all’acconto
Il decreto legge varato ieri dal Governo cancella l’acconto di giugno dell’Imu per tutti i soggetti che avevano beneficiato della sospensione prevista dal Dl 54/2013

Case popolari e coop edilizie
Vengono parificate all’abitazione principale le case delle cooperative edilizie a proprietà indivisa (non così le case popolari, per le quali resta la detrazione di 200 euro)

Case dei militari
Il decreto legge considera come abitazione principale le case dei componenti delle Forze armate e di polizia, in cui il proprietario non abbia la residenza e/o la dimora. Restano invariate, invece, le due possibilità di assimilazione alla prima casa affidate all’autonomia comunale (case dei residenti all’estero e degli anziani)

Beni merce dei costruttori
Rispetto al quadro precedente, il decreto legge cancella la seconda rata – ed esenta a partire dal 1° gennaio 2014 – gli “immobili-merce”, noti anche come “invenduti” (sono quelli che risultano ancora nella sfera del costruttore, ma sono destinati alla vendita)

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