Per Imu e Tasi riduzione del 50%

Fonte: Il Sole 24 Ore

La condizione di inagibilità e inabitabilità di un immobile determina delle riduzioni del carico tributario ai fini delle imposte locali. Ai fini Imu, in particolare, è previsto che per tali unità la base imponibile sia ridotta alla metà. Ma non è sufficiente che il bene sia effettivamente inagibile o inabitabile ma occorre anche la previa presentazione del l’istanza di riduzione da parte del contribuente nonché l’effettiva condizione di inutilizzo di fatto dell’immobile. La riduzione decorre dalla data della presentazione del l’istanza.

La richiesta del contribuente deve inoltre attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, lo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile. A questo fine, è opportuno premunirsi di una relazione redatta da un tecnico (geometra, ingegnere, eccetera). In alternativa, l’interessato può chiedere un sopralluogo all’Ufficio tecnico comunale, a proprie spese. In questa eventualità, la riduzione avrà effetto dalla data in cui è accertata l’inagibilità dall’Ufficio tecnico. L’istanza preventiva non è invece obbligatoria se la situazione dell’immobile è già conosciuta dal Comune (ad esempio perché oggetto di ordinanza di sgombero).

Non è necessaria la presentazione della dichiarazione Imu per l’anno in cui ha avuto inizio l’agevolazione, mentre la denuncia va presentata con riferimento all’anno di cessazione delle condizioni per la riduzione.

Il Comune ha il potere di adottare un regolamento che disciplina le condizioni di inagibilità e inabitabilità. In questo caso, il contribuente dovrà attenersi alle prescrizioni regolamentari ai fini dell’applicazione dello sconto di imponibile.

La replica per la Tasi
Per la Tasi, la disciplina di riferimento non contiene alcuna indicazione. L’imponibile della nuova imposta comunale si determina con le medesime regole dell’Imu. L’interpretazione più corretta, quindi, va nel senso che i criteri astratti di quantificazione della base imponibile sono i medesimi del l’Imu, fermo restando però che le disposizioni Imu aventi intrinsecamente natura agevolativa sono inapplicabili alla Tasi, a meno che non siano espressamente richiamate.
Questo in ragione dell’autonomia della disciplina di ciascun tributo. Ne deriva che la riduzione a metà non dovrebbe trovare applicazione nella Tasi. Ma nelle Faq pubblicate dalle Finanze il 4 giugno si sostiene che il richiamo alle regole di determinazione del l’imponibile Imu, contenute nella Tasi, porta con sé anche la riduzione a metà per inagibilità e inabitabilità. Di conseguenza occorrerà rispettare tutte le regole prescritte ai fini Imu, inclusa l’eventuale disciplina di fonte regolamentare adottata dal Comune.

Le ricadute sulla Tari
La situazione di inagibilità o inabitabilità potrebbe inoltre avere delle ricadute anche ai fini della Tari, il nuovo prelievo sui rifiuti. Vale ricordare che sono soggetti a tassazione solo i locali e le aree che sono idonei alla formazione dei rifiuti e cioè quelli nei quali vi è la presenza continuativa dell’uomo. Per questo motivo, gli immobili inagibili o inabitabili possono a buon diritto ritenersi esclusi da tassa, purché non siano comunque utilizzati e purché se ne dia notizia in una apposita denuncia di variazione.

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