Partecipate, caos sul personale

Fonte: Italia Oggi

Regna il caos assoluto sulle spese per personale flessibile a carico delle società partecipate dalle amministrazioni. Nel breve volgere di pochi mesi, sono stati emessi pareri contrastanti tra sezioni della Corte dei conti e tra queste e il dipartimento della funzione pubblica, tutti, comunque, estremamente restrittivi e volti a dare una lettura distorta delle disposizioni contenute nell’articolo 4 della legge 135/2012 (spending review).

Spese da consolidare con quelle dell’ente partecipante. Un primo ordine di problemi affrontato dalla sezione Liguria, col parere 47/2012, riguarda la necessità di considerare le partecipate coinvolte o meno nell’obbligo di rispettare i vincoli di spesa previsti dall’articolo 9, comma 28, del dl 78/2012, convertito in legge 122/2010 e, nel caso positivo, se il tetto di spesa del 2009 dovesse essere quello solo della singola società o il tetto complessivo sostenuto da questa e dall’ente.

La sezione Liguria ha ritenuto applicabile anche alle società l’articolo 9, comma 28, ma ha ritenuto di dover dare risalto «al principio di consolidamento della spesa di personale tra ente locale e società partecipata». Dunque, secondo la sezione Liguria esiste un unico tetto complessivo delle spese sostenute per il personale flessibile, suggerendo di calcolarlo «in capo all’ente locale in base alle attività del gruppo municipale, senza che gravi un concorrente ed autonomo limite percentuale in capo alla società in house singolarmente intesa».

Spesa da non consolidare con quella dell’ente. Pochi mesi dopo, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Toscana risolve il problema in modo radicalmente opposto. Il parere 10/2013, infatti ha ritenuto che l’applicazione dell’articolo 9, comma 28, della legge 122/2010 «deve avvenire in maniera distinta, senza consolidamento tra ente locale e società partecipata». Di conseguenza, non è ammissibile che l’ente locale «ceda» propria capacità assunzionale alla società partecipata, poiché ciascuno soggetto deve applicare i tetti di spesa in modo autonomo.

La sezione Toscana ha ritenuto di dover aggiungere che l’articolo 9, comma 28, debba coordinarsi con quanto stabilito dall’articolo 4, comma 10, del dl 95/2012135/2012, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2013 le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato, «possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009».

Libertà di assunzione mediante somministrazioni. L’ultima lettura fornita dalla sezione Toscana viene smentita dal dipartimento della funzione pubblica, con nota 13354 del 13 marzo. Secondo Palazzo Vidoni non esiste alcun rinvio dinamico tra l’articolo 9, comma 28, della legge 122/2010 e l’articolo 4, comma 10, della legge 135/2012. Dunque, è solo quest’ultimo che detta la disciplina che le società partecipate sono obbligate a rispettare, in tema di contenimento della spesa di personale flessibile.

Spiega la nota circolare che, però, l’articolo 4, comma 10, deve intendersi come norma di stretta interpretazione: esso limita al 50% della spesa del 2009 non ogni forma di assunzione flessibile (come l’articolo 9, comma 28), ma solo i contratti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative. Di conseguenza, le somministrazioni di lavoro non incontrano alcun limite di spesa.

La conclusione maggiormente convincente è quella tratta da Palazzo Vidoni. Ma essa è in parte comunque erronea perché omette di rilevare un fattore estremamente importante: le limitazioni di spesa previste dall’articolo 4, comma 10, della legge 135/2012 non valgono comunque per le partecipate aventi un fatturato derivante da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni inferiore al 90% dell’intero fatturato e comunque alle tipologie di società elencate dal comma 3 del medesimo articolo 4.

Questa precisazione è fondamentale, perché moltissime società gestiscono servizi caratterizzati proprio da flessibilità o stagionalità, per i quali l’impiego di rapporti di lavoro flessibili e a termine è assolutamente connaturato ed essenziale.

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