Part time verticale e contributi pensionistici: la recente pronuncia della Cassazione

In termini di contributi pensionistici, il dipendente part time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quello dei colleghi a tempo pieno. Questo il principio che affiora da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro).
La Corte di Cassazione con la sentenza (Sez. Lavoro) 10 novembre 2016, n. 22936 ha infatti esaminato il caso di un lavoratore con part time verticale (orario pieno in alcune giornate della settimana) a cui l’INPS ha riconosciuto l’ annualità contributiva solo per i periodi lavorati. Per i lavoratori a tempo parziale è fissata una misura minima di contribuzione proporzionalmente uguale a quella dei lavoratori a tempo pieno, ma la norma non specifica l’effetto pensionistico.

La Cassazione, nel disporre il pieno accredito della contribuzione al ricorrente per gli anni di part time verticale, si colloca nella previsione normativa del principio di non discriminazione garantito a tutti i lavoratori atipici (a chiamata, part time, a termine).
Un anno di lavoro part time verticale vale pertanto nella stessa misura di quello a tempo pieno ai fini dell’anzianità contributiva.

>> Consulta la sentenza Corte di Cassazione (Sez. Lavoro) 10 novembre 2016, n. 22936.

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