Pagamenti entro 30 giorni

Fonte: Il Sole 24 Ore

Con il decreto legislativo 192/2012, in vigore dal 1° gennaio, è stata recepita la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La normativa integra quella già dettata dal decreto legislativo 231/2002, con l’intento di evitare abusi da posizione dominante, soprattutto da parte della pubblica amministrazione. 
La nuova disciplina trova applicazione per ogni pagamento effettuato, a titolo di corrispettivo, in una transazione commerciale e, quindi, sia tra privati che tra questi e un soggetto pubblico. 
In primo luogo la disciplina introduce una sostanziale distinzione tra gli “interessi moratori” (liberamente determinati fra le parti) e gli “interessi legali di mora”, applicabili ope legis a un tasso pari a quello di riferimento maggiorato di otto punti percentuali. In sostanza, mentre dal 1° gennaio le pubbliche amministrazioni non possono più derogare all’applicazione degli interessi legali di mora, i privati conservano ancora tale possibilità in alcuni specifici casi.
I tempi di pagamento massimi standard stabiliti per tutti dalle nuove norme sono:
– 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
– 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
– 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
– 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica (eventualmente previste ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali), qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
I 30 giorni sono estensibili a 60 nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, previo accordo espresso e scritto delle parti e solo quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Il termine di 60 giorni è, invece, automatico per i rapporti con imprese pubbliche “trasparenti” e con le aziende pubbliche sanitarie. 
I 30 giorni valgono anche per le transazioni fra privati ma, come detto, questi potranno essere ulteriormente dilatati, purché non risultino gravemente iniqui per il creditore, in quanto molto difformi da quelli della prassi commerciale o in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, avuto conto della natura della merce o del servizio oggetto del contratto.
Decorso, in assenza di pagamento, il termine scatta l’applicazione degli interessi moratori sull’intero importo dovuto, senza che sia necessaria la costituzione in mora. 
Il tasso di riferimento che deve essere usato è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto punti percentuali. Resta ferma la facoltà per i privati di concordare un tasso differente da quello legale, purché non iniquo.
Resta, comunque, possibile concordare pagamenti rateali e, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi saranno calcolati sugli importi scaduti. 
Rimane, infine, sempre possibile per il debitore dimostrare che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

di Alessandro Sacrestano

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La bussola

01|LA DISCIPLINA GENERALE
La normativa relativa ai pagamenti per le transazioni commerciali interessa le operazioni concluse dal 1° gennaio 2013. I tempi standard di pagamento sono fissati in 30 giorni, dal ricevimento della fattura o delle merci: il termine è estensibile in alcuni casi; il termine di 60 giorni è automatico nei rapporti tra fornitori e Asl. Decorso il termine, si appicano gli interessi di mora, vincolanti per le pubbliche amministrazioni

02|LA CERTIFICAZIONE
Per quanto riguarda gli “importi scaduti”, in particolare i rapporti con la Pubblica amministrazione, è operativa la procedura di certificazione dei crediti. La richiesta di certificazione dei crediti vantati dalle imprese verso la Pubblica amministrazione per le forniture eseguite può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale o persona fisica, vanti un credito nei confronti dei predetti enti, purché non prescritto, certo, liquido ed esigibile. L’azienda potrà utilizzare la certificazione per compensare debiti iscritti a ruolo per tributi erariali, regionali o locali e nei confronti di Inps o Inail; ottenere un’anticipazione bancaria del credito, eventualmente anche assistita dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia; cedere il credito, pro-soluto e pro-solvendo. L’istanza di certificazione può essere inoltrata dalle imprese solo attraverso la procedura ordinaria, con la modulistica cartacea resa disponibile su www.mef.gov.it/certificazionecrediti/. L’amministrazione dovrà fornire l’attestazione richiesta nei trenta giorni successivi alla ricezione dell’istanza.

03|I PRODOTTI AGRICOLI
I prodotti agricoli sono sottoposti alla disciplina generale e di settore: il termine di pagamento, cui sono sottratti i contratti in cui cedente e cessionario sono entrambi produttori agricoli, sono 30 giorni per i prodotti deperibili, 60 per gli altri. In caso di ritardi nel pagamento, gli interessi di mora si calcolano in base al tasso di riferimento Ue (7%) più l’integrazione stabilita semestralmente dal Governo italiano (1%), più 2 punti, per un totale del 10%. Per omessa o incompleta stesura del contratto, che comunque non è nullo la sanzione va da 516 a 20mila euro

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