Paesaggio, vincoli senza sconti

Consiglio di stato esclude possibili benefici

Italia Oggi
31 Maggio 2011
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Il mare danneggia lo stabilimento balneare: niente sconti sul vincolo paesaggistico. È escluso che il ripristino delle opere si giovi di una valutazione di compatibilità meno approfondita. Sul vincolo paesaggistico non si fanno sconti, neanche per la ricostruzione dello stabilimento balneare danneggiato dalla mareggiata. È quanto emerge dalla sentenza 3037/11 emessa il 23 maggio scorso dalla sesta sezione del Consiglio di stato. Vincoli ineludibili. Accolto il ricorso della Soprintendenza, respinto il ricorso originario dei gestori del lido. Sbaglia il Tar Campania quando afferma che un intervento di ripristino in area vincolata richiederebbe una valutazione di compatibilità paesaggistica «meno approfondita» se relativo a opere preesistenti non completamente distrutte da una mareggiata. L’obbligo per le autorità competenti di assicurare la tutela del vincolo è permanente e il contesto di fatto in cui si colloca l’opera può essersi modificato nel corso del tempo, comportando un diverso impatto paesaggistico la ricostruzione del manufatto e perciò una valutazione diversa da quella che sia stata eventualmente espressa in precedenza. La normativa, insomma, tende a evitare che grazie a una «provvidenziale» mareggiata qualcuno tenti di cambiare il volto del litorale. Valutazione frettolosa. Nel caso di specie, l’arenile col tempo è stato eroso dalle onde e il Comune non ne ha tenuto conto: l’autorizzazione concessa dall’amministrazione locale risulta affetta dai vizi del difetto di motivazione e di istruttoria che la Soprintendenza ha rilevato in sede di controllo di legittimità. L’erosione della spiaggia causata dalla mareggiata ha determinato un diverso rapporto tra il manufatto preesistente e il contesto del paesaggio del litorale in cui oggi il nuovo stabilimento balneare verrebbe a inserirsi: ce n’è d’avanzo, dunque, per valutare per il profilo della compatibilità con i valori compendiati nel vincolo paesaggistico. E secondo la Soprintendenza l’intervento di ripristino risulterebbe troppo invasivo. Il potere della Soprintendenza di annullamento dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità delegata nel riguardare i soli profili di legittimità, include gli eventuali vizi riconducibili alle figure dell’eccesso di potere, che si riscontrano se l’autorizzazione sottoposta a verifica contraddica le valutazioni sottese all’imposizione del vincolo.

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