Nuovo codice appalti, incentivi anche per servizi e forniture

L‘art. 102, comma 6, del nuovo codice appalti d.lgs. 50/2016 così stabilisce:
“6. Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1 le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.”

A sua volta l’art. 113, comma 3, così stabilisce:
“3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”

In sostanza, il nuovo codice estende la nota disciplina degli “incentivi” anche a servizi e forniture, con particolare riferimento alle attività di controllo sull’esecuzione, escludendo dagli stessi, come già attualmente per i ll.pp., il personale dirigente.
La norma in questione non rientra, a quanto consta, tra quelle soggette a disposizioni transitorie o a atti attuativi dell’Anac e pertanto pare immediatamente operativa.
Per quanto sopra dovrà procedersi all’avvio delle procedure necessarie all’applicazione della stessa anche a servizi e forniture tramite apposita revisione per quanto occorrente degli atti in materia adottati da ciascuna amministrazione.

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