Nuovo CCNL Funzioni Locali: le progressioni tra aree

Pubblichiamo di seguito una FAQ elaborata dal nostro esperto Amedeo Scarsella in relazione al tema della nuova possibilità di progressioni tra aree negli Enti locali prevista nell’ipotesi di CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Il 4 agosto scorso è stata infatti sottoscritta in ARAN l’ipotesi di accordo del CCNL 2019-2021 relativo al comparto delle Funzioni Locali. L’ipotesi di contratto interviene in modo complessivo sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto, sia sul piano normativo che economico. Particolarmente rilevanti le innovazioni in materia di ordinamento professionale dei dipendenti degli Enti locali.

Il nostro esperto risponde alla seguente domanda: la disciplina per le progressioni tra distinte aree funzionali del periodo transitorio è differente rispetto a quella dettata a regime?

Ecco la risposta (positiva):

SÌ, per quel che riguarda i presupposti, le procedure, i limiti di spesa ed i requisiti per poter partecipare alle progressioni vi sono discipline differenti per il periodo transitorio (fino al 2015) e per il periodo successivo.
Occorre evidenziare, però, che vi sono poi disposizioni comuni alle due diverse procedure riguardanti:

  1. la necessità che la progressione sia prevista nel piano dei fabbisogni (oggi confluito nel Piao);
  2. una percentuale almeno pari al 50% del personale deve essere reclutata con le ordinarie facoltà assunzionali mediante accesso dall’esterno;
  1. sia svolta una procedura comparativa tra i diversi partecipanti;
  2. gli effetti ai fini del rapporto del lavoro e in ordine ad alcuni istituti economici e giuridici (art. 15, comma 2 e 3).

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>> PER APPROFONDIRE: Le modifiche all’ordinamento professionale del personale: le priorità per gli Enti locali.

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