Nuovi marciapiedi e piste ciclabili: ok all’Iva del 10%

Fonte: Il Sole 24 Ore

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica che modificano il tessuto urbano con la costruzione di nuovi elementi godono dell’aliquota Iva agevolata del 10 per cento. Questo, in sintesi, quanto disposto dalla Ctp Ravenna con la sentenza n. 93/02/15 depositata lo scorso 12 febbraio.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’ufficio contestava la mancata applicazione dell’aliquota Iva ordinaria in due fatture emesse da una società cooperativa nei confronti di due Comuni. In particolare secondo l’amministrazione finanziaria le opere commissionate e svolte riguardavano la manutenzione ordinaria e straordinaria di tratti stradali urbani già esistenti e pertanto non era applicabile l’Iva agevolata al 10%, che trova applicazione solo in caso di prestazioni relative alla realizzazione di opere ex novo o ristrutturazione urbanistica.

La stessa risoluzione 202/08 precisava che i lavori di pavimentazione delle strade, consistendo in una mera miglioria e non in un’effettiva nuova costruzione, scontano l’Iva ordinaria, salvo che non si tratti di marciapiedi e vialetti costruiti su strade residenziali.
L’atto impositivo veniva impugnato dalla contribuente, la quale eccepiva, tra l’altro, che le lavorazioni eseguite rientravano tra quelle che potevano usufruire dell’Iva agevolata di cui alla tabella A – Parte III del Dpr 633/72.

La Commissione ha accolto nel merito il ricorso. Nel caso di specie veniva accertato che per la prima fattura contestata – sebbene le opere riguardassero interventi di manutenzione periodica, straordinaria e pronto intervento delle pertinenze stradali e relativa segnaletica – i lavori avevano in effetti comportato la costruzione di marciapiedi, nuova segnaletica stradale e il rifacimento delle fognature: quindi era stata effettuata una «sostituzione dell’esistente tessuto urbano». La seconda fattura oggetto del giudizio riguardava invece lavori per il rifacimento di tratti stradali già esistenti, ma che avevano comunque «interessato e variato il tessuto urbano» con la costruzione ex novo di marciapiedi, di nuova pavimentazione, di una nuova pista ciclabile, nuovi parcheggi e illuminazione.

La Ctp, in base alla documentazione prodotta dalla contribuente (comprensiva di perizia tecnica), ha ritenuto che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria contestate rientrassero nell’ambito del recupero, restauro conservativo e ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 31, comma 1, della legge 457/78, con conseguente applicazione dell’Iva al 10 per cento. Tale norma, alla lettera e) definisce infatti gli interventi di ristrutturazione urbanistica come quelli «rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale».
I giudici hanno anche precisato che in casi del genere è necessario verificare di volta in volta l’esistenza delle caratteristiche indicate dalle norme di riferimento che possano qualificare l’opera come intervento di recupero ad aliquota agevolata.

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