Non sussiste incompatibilità tra gli incarichi di segretario comunale e direttore generale di azienda servizi municipalizzati

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in un parere esclude la sussistenza del rischio di conflitto di interessi

15 Novembre 2022
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“Lo svolgimento dell’incarico di segretario generale in una amministrazione comunale non preclude all’assunzione della carica di direttore generale, anche temporanea, di una azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione di numerosi servizi pubblici locali”.
Questa l’indicazione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che ha così risposto alla richiesta di parere presentata da un Comune siciliano sull’ipotesi di incompatibilità tra il ruolo di segretario comunale e quello di direttore generale dell’azienda servizi municipalizzati (Asm) del Comune siciliano.

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I rilievi dell’ANAC

Secondo l’ANAC, le Aziende Speciali degli enti locali sono “state qualificate come enti pubblici economici e, così come le società in house, possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione. La natura giuridica di ente pubblico economico di una Azienda Speciale esclude, quindi, l’incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013 che invece richiede che uno degli incarichi che determinano incompatibilità sia assunto in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione pubblica che conferisce l’incarico”.
Resta esclusa inoltre “ogni altra ipotesi di incompatibilità non essendo vietato da parte di chi detiene un incarico presso una pubblica amministrazione di assumere contestualmente un incarico presso un ente pubblico economico”.
Tenuto conto della compagine totalmente pubblica, delle funzioni svolte e della gestione di servizi pubblici, l’ANAC “esclude la sussistenza, anche solo potenziale, del rischio che conflitto tra interessi pubblici e privati. In conclusione, la qualificazione dell’Asm di Taormina -come ente pubblico e non ente di diritto privato regolato e finanziato – è sufficiente ad escludere l’ipotesi d’incompatibilità prevista dall’art. 9 del decreto legislativo 39/2013″.

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