Non si possono imporre restrizioni territoriali per le imprese nei bandi di gara

Con l’atto del presidente del 12 maggio 2023, n. 5705, ANAC ha rilevato che all’interno dei bandi di gara non possono essere presenti delle clausole volte a favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio. Se così fosse si andrebbero a violare i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, oltre che di buon andamento dell’amministrazione pubblica.

Il contenuto dell’atto

Nell’atto si fa riferimento a una gara per per il restauro conservativo dei dipinti delle facciate del cortile d’ingresso del Castello di Issogne, in valle d’Aosta, la quale Regione nell’avviso di manifestazione di interesse aveva specificato che a selezione sarebbe avvenuta con estrazione a sorteggio pubblico, tenendo conto della diversa dislocazione territoriale. A tal proposito ANAC nella nota ha specificato come: “L’utilizzo del solo criterio formale della sede legale – con conseguente esclusione delle ditte aventi sede operativa nella Regione Valle d’Aosta poco risponde al criterio della presenza sul territorio indicato dal legislatore e comunque risulta immotivato. Il criterio della diversa dislocazione territoriale lascia una ampia discrezionalità alla stazione appaltante di scegliere il perimetro ritenuto sufficientemente ampio rispetto al luogo dei lavori. Detto criterio dunque assegna alle stazioni appaltanti il compito di individuare motivando un equilibrio nella modalità di diversificazione territoriale che dovrà garantire il rispetto del principio comunitario di non discriminazione”.

Le conclusioni

Ne consegue, si legge sempre nella nota redatta da Giuseppe Busia, presidente di ANAC, che la stazione appaltante: “non deve essere discriminante per gli operatori economici né condurre ad improprie ed ingiustificate restrizioni per la concorrenza. La scelta di limitare la partecipazione alla procedura negoziata ai soli operatori aventi sede legale nella Regione Valle d’Aosta è riferibile ad una scelta discrezionale della Stazione appaltante; tale scelta tuttavia, in base ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 Costituzione, avrebbe dovuto essere specificamente motivata ed adeguatamente esplicitata nell’Avviso di manifestazione di interesse”.

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