Non sfugge ai tagli l’anniversario dell’ente

Fonte: Italia Oggi

Le spese collegate alla celebrazione dell’anniversario storico del comune non possono essere escluse di per sé dai tagli imposti dal legislatore con l’articolo 6, comma 8 della legge n.122/2010, alle più generali spese di rappresentanza e per relazioni pubbliche. Infatti, dovrà essere l’ente a mettere in pratica un’attenta valutazione sulla natura di tali spese e operare secondo principi di sana gestione. Lo ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, nel testo del parere n. 398/2010. Come noto, la disposizione sopra richiamata, nell’ottica di un generale contenimento delle spese della pubblica amministrazione, ha sancito che dal 2011 le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità. Sul versante della «rappresentanza», la Corte ha rilevato che queste sono da intendersi tutte le attività che, garantendo «una proiezione esterna dell’amministrazione verso la collettività», portano vantaggi all’ente che lo stesso trae dall’essere conosciuto. Allo stesso modo, la nozione di relazioni pubbliche comprende tutte quelle attività di comunicazione il cui obiettivo è quello di sviluppare le relazioni dell’ente. Nel caso specifico, la previsione voluta dal comune istante di escludere da tali parametri (e quindi dalle limitazioni legislative) le spese per la celebrazione dell’anniversario storico dell’ente stesso, non può essere «ex se» condivisa. Infatti, le possibili esclusioni dalle disposizioni richiamate sono state individuate dal legislatore (per esempio, con riferimento ai convegni organizzati dalle università o alle feste nazionali previste dalla legge). Pertanto, ha concluso il collegio, spetta sempre all’ente valutare se il programma di interventi finalizzati al «compleanno» del comune, rientri nell’alveo normativo delle spese individuate dal legislatore nel citato art. 6, comma 8 della Legge n.122/2010. Infatti, è evidente che la ratio della disposizione è quella di contenere gli oneri finanziari degli enti, al fine di salvaguardarne gli equilibri di bilancio, ma non certamente quello di limitarne comunque le azioni, a prescindere dal loro impatto finanziario sul bilancio dell’ente stesso.

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