Non può essere imposta la tutela degli occupati

Fonte: Italia Oggi

La stazione appaltante può prevedere l’obbligo di assorbimento del personale utilizzato in un contratto di appalto pubblico, ma soltanto se ciò sia coerente con l’organizzazione dell’impresa che subentra nel contratto. Lo afferma l’Autorità nazionale anticorruzione con il parere del 22 luglio 2015 (n. AG 58/15/AP) in merito a una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico di servizi (contact center).

La stazione appaltante aveva posto alcuni dubbi in merito alla legittimità dell’inserimento di una «clausola sociale» consistente nel vincolo inserito negli atti di gara che si sostanzia nell’obbligo, per la ditta che subentra in un contratto, di assorbire e utilizzare il personale già precedentemente impiegato. Il punto sul quale il parere siglato dal presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, si sofferma è quello del contemperamento dell’esigenza di tutela dell’occupazione con quello della libertà organizzativa dell’impresa subentrante nel contratto.

In particolare l’Autorità sottolinea che la clausola sociale, anche al fine di garantire la sostenibilità dell’impresa sul mercato, non può alterare o forzare la valutazione dell’aggiudicatario in ordine al dimensionamento dell’impresa. Pertanto, se la stazione appaltante può inserire la clausola sociale negli atti di gara, essa non può però imporre un obbligo di assorbimento di personale, senza adeguata considerazione delle condizioni dell’appalto, del contesto sociale e di mercato o del contesto imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono.

Esiste quindi un limite che va individuato nella compatibilità con l’organizzazione dell’impresa subentrante: le legittime esigenze sociali devono essere bilanciate da una adeguata tutela della libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono l’obbligo subordinatamente alla compatibilità con la loro organizzazione d’impresa. L’Autorità suffraga il proprio orientamento citando, per analogia, la giurisprudenza costituzionale sul cosiddetto «imponibile di manodopera» (nel caso specifico reinserimento prioritario in azienda dei lavoratori messi in mobilità) che è stato comunque ammesso a condizione che l’impresa si determini effettivamente ad assumere nuovo personale.

Pertanto anche nel caso dell’appalto pubblico in cui si prevede la clausola sociale, il vincolo può essere previsto precisando che scatta «qualora ciò sia coerente con la organizzazione di impresa». Non ci devono quindi essere automatismi nell’applicazione dell’istituto e si deve contemperare espressamente l’obbligo di assunzione con la condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste.

Soltanto così la clausola può essere ritenuta conforme agli orientamenti sulle misure atte a favorire condizioni di concorrenzialità nel mercato e coerente con una lettura comunitariamente orientata della libertà di iniziativa economica.

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