Niente Tarsu sulle autostrade

Fonte: Italia Oggi

Le autostrade e le piazzole non sono soggette a Tia e Tarsu. Ad avviso della Cassazione, le autostrade date in concessione e le aree pertinenziali a esse relative sono esenti dall’imposizione ai fini della Tariffa di igiene ambientale e della Tassa rifiuti. Questo è il principio introdotto dalla recente sentenza della Corte di cassazione (n. 5559 del 9 marzo 2011 ? udienza del 5 ottobre 2010), con la quale la Suprema corte ha ritenuto tali zone, non essere soggette alle imposte relative al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: quindi il contenzioso innanzi alla Corte, ha visto vittorioso il concessionario del servizio autostradale nei confronti di un comune che aveva emesso diversi avvisi di accertamento, ritenendo che fosse legittima l’imposizione ai fini di tali imposte, sulle autostrade e su tutte le aree in qualche modo riconducibili a esse. Nel procedimento precedentemente instauratosi innanzi alle Commissioni tributarie, il comune riteneva che in relazione alle piazzole autostradali ricadenti nel proprio territorio comunale, queste potessero essere ricondotte alle «aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti», previste in modo generico dall’art. 62 del dlgs 507/1993 e che quindi si potesse legittimamente assoggettarle ai tributi locali cennati, non essendoci nello stesso dlgs 507, una specifica esenzione. Ad avviso della società concessionaria dell’autostrada, invece la pulizia e il trattamento dei rifiuti per tali zone erano invece di competenza del concessionario, che aveva incaricato del servizio ad hoc, appositamente un’impresa specializzata. La difesa del contribuente si basava principalmente sul fatto che il nuovo codice della strada (ex dlgs n. 285 del 1992 ) all’art. 14 imponeva l’obbligo del servizio di raccolta rifiuti al concessionario della rete autostradale, senza prevedere l’intervento dei comuni. Inoltre il concessionario, sosteneva che anche l’ubicazione fisica di tali piazzole, per lo più lontano dai caselli autostrada di ingresso non consentiva un accesso esterno che fosse diretto da vie o strade comunali, dovendosi necessariamente accedere attraverso l’autostrada per la raccolta dell’immondizia. Neppure era possibile una riduzione della tariffa in percentuale, come invece argomentato dalle precedenti decisioni di merito, in quanto vi era l’obbligo diretto di provvedere a tale servizio da parte del concessionario. La Corte ha condiviso l’interpretazione del privato, pur convenendo sull’inesistenza di specifiche disposizioni di esenzione nella struttura del dlgs 507/1993, sulla base dell’assunto, previsto dall’art. 62, comma V dello stesso dlgs 507, che prevede l’esclusione «dalla tassa i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento di rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile». Analogamente, continua la sentenza della Cassazione n. 5559, il dlgs n. 285 del 1992, art. 14 (nuovo Codice della strada), che contempla i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade a sua volta al comma 1 prevede: «Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;» e nel successivo comma 3, chiarisce che: «Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito». Conseguentemente, poiché la norma contenuta nel nuovo Codice della strada (dlgs n. 285 del 1992) deve essere considerato come norma speciale, come tale può derogare alla disciplina generale in materia di rifiuti contenuta nel dlgs n. 507 del 1993. Del resto la previsione di legge è del tutto analoga ad altri elementi giuridici, come quella per esempio che vede esclusa dalla stessa imposizione ai fini della Tarsu, delle aree portuali, in cui il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è effettuato a cura dell’autorità portuale. Appare inoltre allo scrivente, come la soluzione proposta dal legislatore, sia adeguata alla logicità del fatto che il concessionario, provveda in proprio al servizio, in modo autonomo ed unitario, avendosi in modo diverso, una gestione complessa e intrecciata di rapporti con ogni comune attraversato dall’autostrada, comportando l’amministrazione di tali plurimi rapporti d’imposizione tributaria, una complicazione burocratica inutile. Così facendo, si accentra invece la cura dello svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e la responsabilità che ne consegue in capo a un unico soggetto, cioè il concessionario del servizio autostradale. In conseguenza delle tesi giuridiche esposte, il comune è del tutto privo, nei confronti di tali aree, della potestà impositiva ai fini della Tia e della Tarsu.

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