Niente forzature all’elenco dei servizi indispensabili

Fonte: Il Sole 24 Ore

È illegittimo il provvedimento del Comune che delibera di includere fra i servizi locali indispensabili, da sottrarre alla procedura civilistica dell’esecuzione forzata, i crediti derivanti da interventi sul patrimonio storico artistico e quelli volti alla tutela della salute pubblica, anche se finanziati da terzi.

La sentenza 5077/2013 del Tar Campania chiarisce che le disposizioni dell’articolo 159 del Tuel, finalizzate a disciplinare l’impignorabilità dei fondi presso il tesoriere, sono di carattere derogatorio rispetto alla regola generale stabilita dall’articolo 2740 del Codice civile.

Di conseguenza, l’esatta determinazione della nozione di servizi locali indispensabili non può essere lasciata alla libera discrezionalità dell’ente, rischiando di alterare il principio della par conditio creditorum. La protezione qualificata delle somme vincolate ex articolo 159 del Tuel non opera del resto automaticamente, ma presuppone l’osservanza di modalità operative che assicurino il rispetto dell’ordine cronologico nell’emissione dei mandati di pagamento (sentenze della Corte costituzionale 69/1998 e 211/2003) e il sollecito adempimento di tutte le obbligazioni dell’ ente.

Con una deliberazione ad hoc, da adottare prima dell’inizio del semestre di riferimento (quindi entro il prossimo 31 dicembre) e da notificare al tesoriere, la giunta quantifica le somme da sottrarre all’esecuzione forzata, evidenziando le diverse tipologie di crediti.

L’attuale ordinamento prevede una limitazione ai diritti di terzi sulle somme destinate al pagamento delle retribuzioni e relativi oneri riflessi, delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari e all’ espletamento dei servizi locali indispensabili.

Per la corretta definizione di questi ultimi, potrebbe essere preso a riferimento l’articolo 1 del Dm 28 maggio 1993, che individua, a tal fine, tali servizi distintamente per comuni, province e comunità montane. Oltre alle spese individuate all’articolo 159 del Tuel, altre disposizioni normative successive hanno introdotto limitazioni all’azione esecutiva di terzi.

Non sono soggette a espropriazione, per esempio, le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale all’Irpef, disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato e intestate al ministero dell’Interno. In base all’articolo 27, comma 13, della legge 448/2001, gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente notificati su queste somme sono nulli e la nullità può essere rilevata anche d’ufficio.

Il Dl 35/2013 (articolo 6, comma 5) ha provveduto inoltre alla salvaguardia delle posizioni creditorie esistenti alla data del 31 dicembre 2012, disponendo, a tutela del vincolo di destinazione, l’inammissibilità degli atti conservativi sulla liquidità destinata al pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione.

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