Nell’extra-deficit anche il fondo crediti

Fonte: Il Sole 24 Ore

La pubblicazione da parte dell’Economia del decreto interministeriale sugli extra-deficit chiarisce a responsabili finanziari, amministratori, consiglieri e revisori dei conti i termini e le modalità per la gestione del “rosso” generato dal riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti entrati in armonizzazione il 1° gennaio 2015 conosceranno l’esatto ammontare dell’eventuale extra-deficit entro il 30 aprile, data in cui si aprirà immediatamente anche la fase del «ripiano». Rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio 2014, il disavanzo da riaccertamento straordinario terrà conto degli effetti dell’ulteriore eliminazione dei residui, dell’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità e degli ulteriori accantonamenti e vincoli sul risultato. Per cui, ad esempio un ente che aveva chiuso il rendiconto ordinario 2014 con 100 euro di avanzo, a seguito del riaccertamento (da cui sono scaturiti vincoli per 140 euro) può ritrovarsi in disavanzo per 40 euro, anche per effetto del solo accantonamento del fondo.

Entro 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta del riaccertamento straordinario (domenica 14 giugno per i consuntivi varati il 30 aprile) gli enti devono approvare con deliberazione di consiglio, soggetta al parere dell’organo di revisione, le modalità di recupero del maggior disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario. 
Il Consiglio deve scegliere in quanti anni rientrare, avendo di fronte una norma che individua, come limite massimo del ripiano a quote costanti, trenta esercizi. Iniziando la copertura del disavanzo nell’anno in corso gli enti possono arrivare fino al 2044. In caso di esercizio provvisorio, il ripiano è rinviato al momento dell’approvazione del bilancio di previsione 2015.
Per azzerare l’extra-deficit è concesso l’utilizzo, previa cancellazione del vincolo, sia delle entrate destinate a investimenti (escluse quelle finanziate da debito), sia delle entrate vincolate per volontà dell’ente. Il maggiore disavanzo può essere ripianato anche con i proventi realizzati dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

La mancata approvazione della delibera consiliare di ripiano del disavanzo nei termini comporta la segnalazione, a cura dell’organo di revisione, alla sezione regionale della Corte dei conti e al prefetto. 

In sede di approvazione dei rendiconti, a partire da quello riferito all’esercizio 2015, gli enti devono dimostrare che la differenza fra il risultato di amministrazione finale e quello dell’anno precedente (che per il 2015 coincide con il disavanzo da riaccertamento straordinario al 1° gennaio) sia almeno pari o superiore alla quota di rientro applicata al bilancio di previsione. L’eventuale quota non recuperata è interamente applicata al primo anno del bilancio di previsione. Infine, gli enti devono dare adeguata informativa della copertura dell’extra-deficit, sia nella nota integrativa al bilancio di previsione, sia nella relazione sulla gestione al rendiconto.
Le misure straordinarie messe in campo per il rientro sono giustificate dalle attese di emersione, con il passaggio alla nuova contabilità, di importanti extra-deficit, non solo per l’eliminazione dei residui attivi, ma anche per effetto dei bassi tassi di riscossione e per gli accantonamenti per contenzioso.

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