Nel servizio idrico l’aliquota è al 20%

Fonte: Italia Oggi

Le somme che il comune riceve dalla società di gestione del servizio idrico integrato, a titolo di rimborso delle passività pregresse, rappresentano il corrispettivo della prestazione consistente nella concessione dei beni, degli impianti e delle opere destinate all’espletamento del servizio; pertanto devono essere assoggettate all’Iva con l’aliquota ordinaria del 20%. È quanto emerge dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 104 dell’11 ottobre, emanata su sollecitazione di un comune appartenente a una Aato (autorità d’ambito territoriale ottimale), il quale rappresentava che la gestione del servizio idrico integrato è stata affidata ad una società che è tenuta a pagare ai comuni partecipanti all’Aato e ai precedenti gestori del servizio somme a titolo di ristoro per gli investimenti da questi effettuati nel settore idrico, nonché di rimborso delle «passività pregresse» per l’ammortamento dei mutui accesi per investimenti nel settore. Il quesito posto all’Agenzia riguardava il trattamento ai fini dell’Iva di dette somme. L’Agenzia osserva preliminarmente che, secondo la normativa del settore, l’autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente, ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche. I rapporti fra l’autorità d’ambito e i gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni, mentre le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d’uso gratuita al gestore del servizio. Ad esso sono inoltre trasferite le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio, compresi i mutui e gli oneri connessi all’ammortamento degli stessi. Tanto premesso, l’Agenzia osserva che, nella fattispecie, la convenzione prevede che il gestore assume gli oneri connessi all’ammortamento delle passività pregresse relative al servizio assunte dagli enti locali, ed è tenuto a rimborsare le rate di ammortamento delle gestioni preesistenti. Dette passività, secondo la convenzione, sono considerate ai fini del calcolo della tariffa e sono rimborsate alle gestioni preesistenti secondo un piano prestabilito. Ciò premesso, per quanto riguarda il trattamento Iva di dette somme, l’Agenzia ritiene in primo luogo che la circostanza che il comune conceda in uso al gestore i beni, le opere e gli impianti necessari all’erogazione del servizio, anche se per obbligo di legge, realizzi una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3 del dpr 633/1972. Sussiste, inoltre, il presupposto soggettivo, poiché l’attività posta in essere dal comune, consistente nel mettere a disposizione del gestore del servizio le infrastrutture necessarie, costituisce esercizio di attività rilevante ai fini Iva ai sensi dell’art. 4 del citato dpr, poiché si ricollega alla pregressa gestione del servizio da parte del comune nel quadro di un’attività commerciale. In proposito, l’Agenzia ricorda di avere chiarito, con la risoluzione n. 122/2009, che il comune riveste la qualifica di soggetto passivo dell’Iva in relazione all’affidamento di un servizio pubblico locale e delle relative infrastrutture. Nella fattispecie, dunque, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione dell’Iva sul corrispettivo che costituisce la base imponibile dell’operazione, rappresentato dagli oneri connessi all’ammortamento delle passività pregresse relative al servizio idrico, che pertanto dovranno essere assoggettati all’imposta con l’aliquota ordinaria del 20%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *